Estinzione del Giudizio: la Cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di una sentenza definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento cruciale riguardo alle conseguenze fiscali di tale evento, in particolare sull’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I fatti di causa
La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di pagamento relativo alla Tassa sui Rifiuti (Tari) per l’anno 2007, emesso da un Comune nei confronti di una società concessionaria di un’area demaniale portuale. La società contribuente, dopo aver visto respingere le proprie ragioni sia in primo grado sia in appello presso la Commissione Tributaria Regionale, decideva di presentare ricorso per cassazione.
Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, le parti raggiungevano un accordo. La società ricorrente, avendo conciliato la controversia e pagato quanto dovuto, depositava un atto di rinuncia al ricorso, chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio e di compensare le spese legali.
La decisione della Cassazione sulla estinzione del giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso, ha accolto la richiesta della ricorrente. Ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. Inoltre, tenendo conto dell’avvenuta conciliazione e del comportamento processuale delle parti, hanno disposto la totale compensazione delle spese legali, lasciando che ogni parte sostenesse i propri costi.
Le motivazioni
Il punto centrale e di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nella motivazione relativa al contributo unificato. La Corte ha specificato che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato: la norma che impone il cosiddetto “raddoppio” del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria. Pertanto, non può essere interpretata in modo estensivo. La sua applicazione è strettamente limitata ai casi tassativamente previsti dalla legge, ovvero quando l’impugnazione viene respinta integralmente, oppure è dichiarata inammissibile o improcedibile.
L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, la parte che rinuncia all’impugnazione, magari a seguito di un accordo transattivo, non è tenuta a subire questa ulteriore conseguenza economica. La Corte ha citato a supporto la propria giurisprudenza precedente (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 10140/2020), confermando un orientamento ormai stabile.
Le conclusioni
Questa pronuncia della Corte di Cassazione offre importanti implicazioni pratiche per i litiganti e i loro difensori. Conferma che la scelta di risolvere una controversia attraverso una conciliazione, anche quando il processo è già pendente in Cassazione, non comporta l’applicazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa chiarezza incentiva le soluzioni transattive, alleggerendo il carico dei tribunali e fornendo alle parti una via d’uscita dalla lite senza subire oneri fiscali aggiuntivi e non dovuti.
Cosa succede a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Il processo si conclude con un provvedimento che dichiara l’estinzione del giudizio. Questo significa che la causa termina senza una decisione sul merito della questione, lasciando di fatto immutata la situazione precedente al ricorso.
Chi rinuncia al ricorso in Cassazione deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi in cui il ricorso sia respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile. L’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra tra queste ipotesi.
Come vengono regolate le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questo caso specifico, avendo le parti conciliato la controversia, la Corte ha disposto la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che una dovesse rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31644 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31644 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32021/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3492/2019 depositata il 17/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La CTR con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso introduttivo di impugnazione dell’avviso di pagamento per Tari 2007, per uno specchio d’acqua portuale (area demaniale in concessione);
ricorre per cassazione la contribuente con due motivi di ricorso;
resiste con controdeduzioni il Comune di Bacoli che chiede dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso; con la rinuncia la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo conciliato la controversia con pagamento del dovuto).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; spese compensate interamente in considerazione della notifica dell’atto di rinuncia e dell’assenza di deduzioni da parte del controricorrente.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024 .
Il Presidente
NOME COGNOME