Estinzione del Giudizio e Contributo Unificato: La Cassazione Fa Chiarezza
Quando un contenzioso si conclude con una rinuncia al ricorso, quali sono le conseguenze sul pagamento delle spese processuali? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio. La decisione chiarisce che se le parti si accordano e rinunciano al ricorso, non scatta la sanzione del pagamento doppio. Approfondiamo i dettagli di questa importante pronuncia.
La Vicenda Processuale: dal Ricorso alla Rinuncia Concordata
Il caso ha origine dal ricorso per cassazione presentato da una società contribuente contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Un’altra società si era costituita in giudizio per resistere al ricorso, mentre un ente comunale era rimasto inattivo.
Durante il procedimento, tuttavia, le parti litiganti hanno raggiunto un accordo, aderendo a una procedura di definizione agevolata. Di conseguenza, hanno depositato un atto di rinuncia congiunto, chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio e di compensare le spese legali tra di loro, ovvero stabilendo che ognuno pagasse i propri avvocati.
La Decisione della Corte sull’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia firmata sia dalla parte ricorrente che da quella controricorrente, ha accolto la richiesta. Ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Inoltre, conformemente alla volontà delle parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Punto Cruciale: Niente Raddoppio del Contributo Unificato
L’elemento di maggiore interesse della decisione riguarda il contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002) prevede che, in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per l’iscrizione a ruolo del ricorso. Si tratta, di fatto, di un raddoppio del costo del giudizio.
La Corte, però, ha stabilito che questa norma non si applica nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione alla base di questa decisione è chiara e si fonda sulla natura stessa della norma che impone il raddoppio del contributo. I giudici hanno ribadito, citando precedenti sentenze, che tale misura ha un carattere eccezionale e sanzionatorio. Il suo scopo è penalizzare chi intraprende impugnazioni infondate, che si concludono con un esito negativo (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Poiché si tratta di una sanzione, non può essere applicata in via analogica o estensiva a casi non espressamente previsti. L’estinzione del giudizio per rinuncia non è uno di questi. È un esito processuale neutro, spesso frutto di un accordo tra le parti, che non implica una valutazione negativa sull’ammissibilità o sulla fondatezza del ricorso originario. Pertanto, far scattare la sanzione sarebbe contrario alla logica e alla finalità della legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante garanzia per le parti che decidono di porre fine a una lite attraverso un accordo o una definizione agevolata. La chiarezza sul non dover pagare il doppio del contributo unificato in caso di rinuncia incentiva le soluzioni transattive, alleggerendo il carico dei tribunali e fornendo alle parti una maggiore prevedibilità dei costi processuali. In sintesi, chi sceglie la via dell’accordo per chiudere un contenzioso in Cassazione può farlo senza temere l’applicazione di sanzioni economiche pensate per chi, invece, prosegue un’impugnazione fino a un esito sfavorevole.
Se le parti si accordano e rinunciano al ricorso in Cassazione, il giudizio si chiude?
Sì, la Corte di Cassazione, ricevendo un atto di rinuncia formale sottoscritto dalle parti, dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha stabilito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto, poiché si tratta di una misura sanzionatoria applicabile solo nei casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere estesa ad altre ipotesi come la rinuncia.
Cosa accade alle spese legali quando il processo si estingue per rinuncia concordata?
Se le parti lo richiedono congiuntamente nell’atto di rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Questo significa che ogni parte sostiene i costi del proprio avvocato, senza che una debba rimborsare l’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19878 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26975/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME SIMONE (RNASMN62C25L182C)
: rappresentata e difesa dall’Avv.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro COMUNE DI COGNOME
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 639/2019 depositata il 12/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con 7 motivi di ricorso;
la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso con richiesta di rigetto del ricorso;
il Comune è rimasto intimato.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dalla parte ricorrente e dalla controricorrente); con la rinuncia al ricorso le parti chiedono di dichiararsi l’estinzione del processo con la compensazione delle spese (avendo aderito alla definizione agevolata).
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.