Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26355 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26355 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12063/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 8589/2018 depositata il 09/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 1097/2015 con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso gli avvisi di accertamento n. 1002/2015 tributi locali anni 2012, 2013 e 2014 (per un valore complessivo di euro 95.275,74, di cui 71.889,61 per IMU, oltre sanzioni ed interessi) con i quali l’ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di concessionario, aveva ingiunto il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2012 al 2014 relativamente alla unità immobiliare fg. 37, part. 177, cat B/1 del comune di RAGIONE_SOCIALE, sulla base del mancato riconoscimento del diritto alla esenzione.
Avverso la suddetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Successivamente alla fissazione della camera di Consiglio le difese della RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di impegno a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto da tutte le parti e dai relativi difensori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38, c. 1, lett. f) d.lgs. 163/2006, per illegittimità
della gara, chiedendo di accertare incidentalmente la illegittimità della gara che ha portato all’assegnazione della concessione, nonché la illegittimità della successiva transazione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con conseguente disapplicazione di tali atti.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 5 ( quest’ultimo quanto alla sola successiva lettera b)), cod. proc. civ., la RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta una pluralità di violazioni di legge, ed in particolare: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato); b) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c. 8 d.lgs. 23/2011 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe in uso diretto ed esclusivo della Pronuncia, con ciò avendo diritto alla esenzione, contrariamente a quanto affermato genericamente in sentenza, in modo talmente succinto da integrare gli estremi della omessa motivazione); c) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 (in quanto il complesso immobiliare sarebbe destinato esclusivamente allo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricreative, ricettive, culturali e sportive, con ciò avendo diritto alla esenzione); d) violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. 504/1992; e) violazione e falsa applicazione dell’art. 19, c. 1, lett. i), d.lgs. 267/2000.
I controricorrenti hanno formulato i propri rilievi.
Successivamente alla fissazione della odierna camera di consiglio, le difese della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere, con allegato atto di transazione contenente impegno di tutte le parti a rinunciare a tutti i giudizi pendenti, compreso il presente, sottoscritto sia dalle parti personalmente (nel caso degli enti, tramite i rispettivi rappresentanti legali), che dai relativi difensori. Ancorchè l’istanza provenga solo dalla RAGIONE_SOCIALE e da ARAGIONE_SOCIALE, non anche dal RAGIONE_SOCIALE, si osserva che
quest’ultimo reca una posizione processuale associata ed adesiva a quella di RAGIONE_SOCIALE, ed era inoltre parte della transazione; la cui definizione attesta il venir meno, anche in capo ad esso, dell’interesse alla lite.
5 . In conformità all’art. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dunque essere dichiarata la estinzione del giudizio, e deve darsi atto che, con riferimento alle spese, le parti hanno raggiunto un accordo per la compensazione.
Il tenore della pronunzia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità od improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, come tale, di stretta interpretazione; la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599; Cass., Sez. T., 4 maggio 2023, n. 11672).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024 .