Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26836/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 2239/14/24 depositata il 07/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2239/14/24 del 07/08/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito
CGT2) respingeva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito AE) avverso la sentenza n. 92/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2016.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e del conseguente recupero di costi indebitamente dedotti ed IVA indebitamente detratta.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che le parti sono addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME