Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27781 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27781  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26836/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME  NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO, presso  l’AVVOCATURA  GENERALE  DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
 avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 2239/14/24 depositata il 07/08/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con  la  sentenza  n.  2239/14/24  del  07/08/2024,  la  Corte  di giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Lombardia  (di  seguito
CGT2) respingeva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e accoglieva l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di  seguito  AE)  avverso  la  sentenza  n. 92/01/23 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente  nei  confronti  di  un  avviso  di  accertamento  per  IRES, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2016.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione,  da  parte di  RAGIONE_SOCIALE,  di  fatture  per  operazioni ritenute  oggettivamente  inesistenti  e  del  conseguente  recupero  di costi indebitamente dedotti ed IVA indebitamente detratta.
RAGIONE_SOCIALE  impugnava  la  sentenza  della  CGT2  con  ricorso  per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va  preliminarmente  evidenziato  che  le  parti  sono  addivenute alla stipula di un accordo conciliativo ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, depositato nel presente procedimento in data 16/09/2025.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME