Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 412/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 6027/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 17 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
IRPEF DINIEGO RIMBORSO
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio – a seguito di rinvio disposto con sentenza di questa Corte n. 689/2015 in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass., Sez. U., n. 13642 del 2011 – con la decisione indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto il ricorso in riassunzione proposto da NOME COGNOME, ex dirigente ENEL, dichiarando dovuto il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori ritenute IRPEF operate per l’anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale (FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto, in luogo dell’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale.
Avverso la sentenza della C.t.r. l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed il contribuente ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 14480 del 2023 questa Corte, rilevato che il controricorrente aveva depositato atto di rinuncia con allegata documentazione, la quale, tuttavia, non risultava comunicata alla controparte, rinviava la causa a nuovo ruolo assegnando al controricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza per la notifica alla ricorrente.
In data 17 ottobre 2023 l’Avvocatura erariale, preso atto dell’accordo intercorso in data 14 febbraio 2019 tra la RAGIONE_SOCIALE e il controricorrente e della rinuncia al controricorso, ha dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Considerato che:
Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso ed al controricorso manifestata ritualmente dalle parti in virtù di espresso accordo raggiunto sulla lite.
Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.
Stante l’espressa adesione della controricorrente, non deve pronunciarsi sulle spese ex art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
In ragione del tenore della pronunzia non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732); trattasi, inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque, eccezionale, e pertanto di stretta interpretazione (Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 26 gennaio 2024.