Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33274 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15531/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 587/03/24 depositata il 22/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 587/03/24 del 22/02/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2), adita in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza n. 19065 del 08/03/2022 della Corte di cassazione, accoglieva parzialmente
l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 15/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un atto di contestazione sanzioni relative all’anno 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto di contestazione sanzioni era stato emesso in ragione della omessa comunicazione ad NOME RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di intenti ricevute dall’esportatore abituale.
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
Con decreto del 24/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia, opposta dal contribuente con istanza del 03/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME