Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29017/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale a mezzo PEC EMAIL
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
Oggetto: tributi – estinzione
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 3656/06/2022, depositata in data 26 aprile 2022
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento per IVA, relativa al periodo di imposta 2008, con la quale venivano recuperate sanzioni per ritardati versamenti IVA e addizionali IRPEF, deducendo che l’IVA annuale era stata versata in cinque rate mensili, mentre le addizionali IRPEF erano state versata avvalendosi del ravvedimento operoso;
che la CTP di Catania ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente ; dopo avere accertato che la prima rata del saldo IVA è stata versata in data 3 agosto 2009 e che la seconda è stata versata in data 10 settembre 2009, la sentenza impugnata ha ritenuto che i versamenti IVA sono stati effettuati senza avvalersi del ravvedimento operoso;
che propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Il ricorrente in data 14 gennaio 2024 ha depositato memoria con cui ha dato atto che in data 8 aprile 2023 ha aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022, allegando alla memoria l’atto di comunicazione delle somme dovute pari ad € 5,88 , chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;
che il giudizio va dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024