Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente – avverso la sentenza n.4072/35/2016 della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 22.11.2016.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò, lamentando vizi di notifica, la cartella di pagamento, notificata a mezzo del servizio postale, portante
TRIBUTI-processoAppello-nova
l’iscrizione al ruolo di I.R.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALEF., sanzioni ed interessi per gli anni di imposta 2000 e 2003, in relazione a corrispondenti avvisi di accertamento divenuti definitivi in assenza di ricorso.
La Commissione tributaria provinciale, in accoglimento del ricorso, considerava la notifica inesistente, perché priva della relazione di notifica del messo notificatore e della relativa firma, nonché l’errato posizionamento della relata sul frontespizio dell’atto e non già in calce.
Proponeva appello l’Ente di riscossione, depositando l’estratto di ruolo relativo alla cartella impugnata e la ricevuta di ritorno della raccomandata di spedizione della cartella di pagamento, rilevando che quando il Concessionario si avvale del servizio postale, la relata è costituita dall’avviso di ricevimento.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado, fondando la propria decisione sulla inammissibilità della documentazione prodotta in secondo grado dal concessionario che, sebbene decisiva a dimostrare la regolarità della notificazione, non avrebbe carattere di novità, trattandosi di documenti già in possesso dell’appellante.
Proponeva ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo di ricorso.
Resisteva con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorso veniva avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il contribuente ha depositato memoria, chiedendo l’estinzione del giudizio per l’avvenuto perfezionamento , mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto, dell’ottenuta definizione agevolata (cd. rottamazione ter ) ex art.3, comma 6, del d.l.n.119 del 2018.
Considerato che:
1.con la memoria parte contribuente ha depositato in atti la domanda di definizione agevolata presentata ai sensi dell’art.3 del d.l. n. 119 del 2018, accettazione con piano di rateizzazione di ADER nonché ricevute dei pagamenti effettuati.
1.1 Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018: « L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati».
1.2. Va, pertanto, alla luce della documentazione allegata in atti, dichiarata l’estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata , e cessata la materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del disposto dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere ai sensi dell’art.3, comma 6, del d.l. n.119 del 2018.
Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2024.