Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33193 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4460/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO n. 880/2016 depositata il 06/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ( hinc : CTR), con sentenza n. 880/16 depositata in data 06/07/2016, in parziale riforma della sentenza n. 58/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ha determinato i maggiori ricavi accertati nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ai fini delle imposte dirette in Euro 127.662.
La CTR ha ritenuto, in via preliminare, che l’amministrazione finanziaria avesse già nella prima fase del giudizio la documentazione comprovante la qualifica di messo notificatore di NOME COGNOME e la delega al dr. NOME COGNOME appartenente alla carriera direttiva a decorrere dal 10/05/1989.
2.1. Il giudice di seconde cure ha poi rilevato, con riferimento alla mancanza di responsabilità dell’amministratore , che « l’avviso di accertamento è intestato alla società e notificato necessariamente anche all’ amministratore per le implicazioni che potrebbero esserci nel caso di inadempimento della stessa .»
2.3. Ha poi trattato le altre questioni relative allo studio di settore congiuntamente, evidenziando, in primo luogo, la correttezza dello studio applicato, non essendo possibile applicare gli studi di settore relativi a diverse e successive annualità. Ha tuttavia rilevato che nei calcoli non è stato tenuto debitamente conto del fatto che la partita di legname acquistata da RAGIONE_SOCIALE fosse difettosa e, pertanto, non utilizzabile, con la conseguente necessità di correggere l’importo delle rimanenze iniziali nella misura corrispondente al valore di tale partita, riducendo il ricavo stimato a Euro 1.056.918,00. Ha poi ritenuto che l’amministrazione avesse adeguatamente tenuto conto dell’incidente in cui era incorso il socio, riducendo adeguatamente le ore lavorate nella misura indicata dalla società.
2.4. Ha rilevato, infine, che lo scostamento dallo studio di settore era consistente (avvicinandosi al 15%) e che erano riscontrabili anomalie reiterate nei dati dichiarati rispetto agli indicatori economici (redditività dei beni strumentali, durata delle scorte, incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in locazione finanziaria, valore aggiunto per addetto ecc….), oltre alla persistenza di continue perdite di esercizio che male si addicevano a un’azienda che continuava ad esistere e a espandere il proprio fatturato anche in periodo di crisi.
2.5. Dovevano essere, poi riconosciute anche le perdite pregresse, non essendo necessaria, a fronte della definitività dei bilanci fiscali, alcuna ulteriore documentazione, dal momento che non risultavano contestate le relative annualità.
2.6. La CTR ha ritenuto che le sanzioni dovessero essere rimodulate secondo le previsioni del d.l. n. 158 del 2015, ove più favorevoli al contribuente.
2.7. Ha quindi concluso individuando i maggiori ricavi in Euro 127.622 (importo risultante dalla differenza tra Euro 1.056918 ed Euro 929.296).
Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con sette motivi.
L’amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.
Con la memoria ex art. 378 c.p.c., depositata in data 09/09/2024, la ricorrente ha dichiarato che: « in riferimento alle pretese oggetto del presente giudizio la «RAGIONE_SOCIALE ha presentato in data 28/06/2023 due distinte dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 (rottamazione-quater) ex art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 (si vedano le ricevute di presentazione prott. nn. W-2023062808192498 del 28.06.2023 e W-NUMERO_DOCUMENTO del 28.06.2023, doc. n. 3);
tali domande di definizione agevolata sono state accolte mediante trasmissione di due distinte comunicazioni delle somme dovute da parte dell’Agente della Riscossione in data 04/08/2023 (v. documento n. AT –NUMERO_CARTA e AT –NUMERO_CARTA, doc. n. 4);
-in data 27/10/2023 la società contribuente ha provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione dei carichi oggetto della domanda prott. nn. W-NUMERO_DOCUMENTO del 28.06.2023 (v. quietanza di pagamento, doc. n. 5);
-invece, l’odierna ricorrente sta attualmente pagando a rate quanto dovuto per la definizione dei carichi oggetto della domanda prott. nn. W-NUMERO_DOCUMENTO del 28.06.2023 (v. quietanze di pagamento, doc. n. 6). »
5.1. La ricorrente ha pertanto chiesto di sospendere il presente giudizio « in ragione della documentata presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata e nelle more del pagamento delle somme dovute »
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre esaminare, in via prioritaria, la questione preliminare e assorbente relativa all’estinzione del giudizio conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata ex d.l. n. 197 del 2022.
1.1. In pendenza di un giudizio avente per oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale l’amministrazione finanziaria ha rideterminato l’ammontare della pretesa tributaria, emerge -quale fatto sopravvenuto -la presentazione da parte del contribuente all’agente della riscossione di due istanze di definizione agevolata, entrambe accolte. Per una di tali istanze risulta già integralmente pagato l’importo dovuto, mentre per l’altra istanza risulta, invece, allegato un piano di rateazione fino al 30/11/2027.
1.2. Con l’ istanza di adesione alla definizione agevolata la società contribuente ha chiesto di poter pagare l’importo dovuto in linea capitale e le spese di legge in merito alla pretesa impositiva oggetto dell’avviso di accertamento impugnato. Nel fare ciò ha esercitato un diritto potestativo concesso dall’art. 1, comma 231, d.l. n. 197 del 2022 (« i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni .. ») a fronte del quale l’agente della riscossione è tenuto a comunicare « ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma
235 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse .», una volta riscontrata la volontà del contribuente di procedere alla definizione agevolata e l’impegno del debitore a rinunciare ai giudizi in corso aventi per oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata. Tale ultimo requisito assume un rilievo centrale anche in relazione al principio di ragionevolezza: è difficilmente conciliabile una condotta del debitore che, da un lato, eserciti il diritto potestativo di definire i carichi pendenti versando un importo minore di quello risultante dagli importi affidati all’agente della riscossione e, prosegua, dall’altro lato, i processi relativi ai carichi che va a definire in via agevolata ex legge n. 197 del 2022.
Nel caso di specie l’agente della riscossione ha positivamente riscontrato la richiesta del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ed è stata depositata la documentazione inerente al pagamento della prima rata, unitamente alla richiesta di sospensione del giudizio.
L’istanza del contribuente ex art. 1, comma 235, legge n. 197 del 2022 ha messo in moto un meccanismo che non produce effetti solo sul piano sostanziale della rideterminazione della (minor) pretesa tributaria, ma anche su quello processuale, grazie alla previsione di un’ipotesi speciale di estinzione ex lege dei giudizi pendenti (art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022), subordinata al perfezionamento della definizione agevolata e alla prova dei pagamenti eseguiti.
Sebbene in assenza di integrale pagamento del debito -considerato il piano di rateazione predisposto fino al 2027 -non sia possibile procedere alla declaratoria di cessazione della materia del
contendere (Cass., 03/10/2018, n. 24083), il positivo riscontro del perfezionamento della definizione agevolata e della quietanza di pagamento del concessionario della riscossione, portano a ritenere sussistenti i requisiti per poter procedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, d.l. n. 197 del 2022. Al riguardo il Collegio condivide il principio affermato recentissimamente da Cass. n. 24428 del 2024, secondo cui ‘ In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione -in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ‘ .
Peraltro, a tale conclusione deve pervenirsi anche alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dei commi 232 e 236 dell’art. 1 d.l. n. 197 del 2022: a fronte di una rateizzazione che, in senso favorevole al contribuente, consente a quest’ultimo di pagare un minore debito (epurato da interessi e sanzioni) in un arco temporale di quattro anni (con la scadenza al 30/11/2027 dell’ultima rata), sarebbe, infatti, contrario al principio di ragionevolezza prospettare una stasi del processo per l’intero periodo necessario a completare il piano di rateizzazione. Non solo il principio di ragionevolezza governa la discrezionalità del
legislatore nella determinazione delle scansioni temporali del processo (C. cost. n. 174 del 2013), ma costituisce anche criterio ermeneutico primario nell’interpretazione delle disposizioni che possono influire sulla sua durata, che deve essere ragionevole, secondo quanto previsto dall’ art. 111 Cost. Tanto più che il parametro costituzionale appena evocato deve essere considerato non solo nella prospettiva della parte privata, ma anche nella dimensione pubblicistica (con le molteplici esigenze connesse non solo alle risorse pubbliche impiegate per la celebrazione del processo, ma rinvenienti anche dalla legislazione speciale).
Di conseguenza, la documentazione attestante i pagamenti effettuati cui fa riferimento l’art. 1, comma 236, d.l. n. 197 del 2022 non può che essere quella relativa alle rate scadute al momento in cui viene portato a conoscenza del giudice il perfezionamento della definizione e la prova dei pagamenti delle rate.
5. Tale considerazione si ricollega a quanto già affermato da questa Corte in relazione alla cd. rottamazione ter con considerazioni estensibili anche all’ipotesi di rottamazione cd. quater , alla luce di quanto previsto nell’art. 1, comma 244, d.l. n. 197 del 2022 e della sostanziale corrispondenza alla previsione contenuta nell’art. 6, comma 4, d.l. 22/10/2016, n. 193 che, nel caso di specie, la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma piuttosto « che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore » (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1)
In buona sostanza, « La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 6 più volte citato» del d.l. n. 193 del 2016, convertito (nel caso di specie, comma 14 dell’art. 3 del d.l. 119 del 2018, convertito). » (Cass., 29/12/2023, n. 36431).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con la conseguenza che diventa superfluo riferire in ordine ai motivi di ricorso.
Le spese sostenute restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 27/09/2024.