Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7915/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6946/2017 depositata il .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’ avviso di pagamento n. 33836 del 6 agosto 2015 recante sanzioni per tardivo pagamento di accise.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
Nelle more l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, commi 4 ss., d.l. n. 148 del 2017 (cd. ‘rottamazione cartelle bis’), presentando l’apposita domanda di definizione prevista dall’art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016 in data 15 maggio 2018, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017, relativamente anche al carico corrispondente al provvedimento oggetto di questo giudizio.
Ha altresì precisato che l’Agente della riscossione aveva comunicato l’accoglimento della domanda della contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016 e dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 148 del 2017, anche con riferimento al predetto carico, in data 11 febbraio 2019, e aveva quantificato la somma dovuta per la definizione agevolata regolarmente pagata dalla società contribuente, come attestato dalla quietanza rilasciata dallo stesso Agente della riscossione.
Ha chiesto, quindi, l’estinzione del giudizio.
In virtù di quanto sopra e della documentazione allegata comprovante l’adesione alla procedura di definizione agevolata con l’integrale pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, deve pronunciarsi l’estinzione del giudizio (Cass., n. 11765 del 2024).
L’esito condonistico della lite giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo; spese compensate.
Il Presidente
COGNOME NOME COGNOME