Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16690 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22352/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5468/2015 depositata il 08/06/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1 .Il Comune di Acerra propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 5468/45/15 del 12 marzo 2015 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in riforma parziale della prima decisione, ha affermato la soggettività passiva in ordine alla pretesa tributaria della società RAGIONE_SOCIALE, statuendo che l’imponibile dovesse essere determinato in base alla rendita catastale proposta e non sulla base del valore di cessione del termovalorizzatore; determinando la sanzione base aumentata della metà ai sensi dell’art. 2, c. 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha riconosciuto alla società RAGIONE_SOCIALE soggettività passiva rispetto alla pretesa tributaria, in quanto il d.l. 23 ottobre 2009, n. 159, pur avendo ablato talune , non aveva trasferito il diritto di usufrutto del termovalorizzatore alla regione Campania.
Ulteriormente argomentando che, sulla base della normativa che regola la costituzione del detto diritto reale di usufrutto, nonché dell’accordo transattivo con cui l’amministrazione riconosceva i canoni di affitto alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva effettivamente goduto, sia pure mediatamente, del cespite.
Resiste la società RAGIONE_SOCIALE con controricorso, proponendo ricorso incidentale con tre motivi.
Si difende il Comune di Acerra con controricorso al ricorso incidentale.
L’ente locale ha depositato memorie in prossimità dell’udienza, evidenziando che la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, e cioè alla c.d. ‘rottamazione bis’, disciplinata dal d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 in base alla decisione di secondo grado (impugnata in via principale
dall’amministrazione), assumendo che il contribuente, pendendo la lite, non può definire versando le somme corrispondenti alla pretesa dell’Ente impositore che non si esaurisce nell’imposta iscritta a ruolo e oggetto di definizione, in quanto la rottamazione non comporta la totale estinzione della lite, che continua a pendere per la parte per la quale non c’è iscrizione a ruolo.
Successivamente, in data 3 aprile 2024, il Comune di Acerra ha chiesto, invece, dichiararsi -in toto -l’estinzione del giudizio, avendo la società aderito alla cd. dei ruoli.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Acerra lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 , d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., per avere i giudici regionali calcolato la base imponibile sulla base del valore catastale e non sulla base del valore di bilancio dell’impianto, atteso che la procedura Docfa era stata presentata solo il 21.05.2010, sostenendo che invece avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio contabile in quanto si trattava di fabbricato non ancora iscritto in catasto.
Preliminarmente si osserva che la controversia è stata definita ai sensi del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, nonché dell’art. 3 comma 21, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Rottamazioneter che ha differito i termini del versamento delle restanti somme dovute) per avere la contribuente versato l’importo determinato dalla sentenza di appello.
Al riguardo, si evidenzia che la società ha versato le somme indicate dalla società di riscossione rispettando le relative scadenze rateali individuate dalla Riscossione, come confermato dall’amministrazione comunale.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi
dell’art. 6, conv. con modif. in d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, legge primo dicembre 2016, n. 225, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia (come nel caso di specie) ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass. 3.10.2018, n. 24083; Cass. 4.03.2024, n. 5771; Cass. 21.02.2024, n. 4657, con riguardo al giudizio di cassazione; Cass. n. 4106 del 2020).
Si deve allor ritenere che, per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione de qua, la situazione giuridica relativa alla pretesa di riscossione, allorquando sia oggetto di giudizio e, per quanto qui interessa, del giudizio di appello, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile, per effetto dì una vera e propria sostituzione, secondo il modo di essere con cui era stata dedotta in giudizio.
Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1).
La dichiarazione di estinzione del giudizio rende, all’evidenza, superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Non deve provvedersi sulle spese «perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti
resistente
(o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente» (Cass. n. 24083 del 2018 cit.).
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l’applicabilità dell’art.13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione (arg. da Cass. 20.7.2021, n. 20697).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della