Estinzione del giudizio: il silenzio che vale come rinuncia in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, il contenzioso si chiude senza una decisione nel merito. Un caso emblematico, disciplinato dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, è quello della rinuncia tacita al ricorso in Cassazione. Una recente decisione della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare questo meccanismo e le sue severe conseguenze.
I fatti del caso
Una società per azioni aveva impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione un decreto emesso dalla Commissione Tributaria Regionale, contestando una decisione sfavorevole nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Durante la fase preliminare del giudizio di legittimità, la sezione competente della Corte, valutando gli atti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio, comunicandola a entrambe le parti.
La proposta di definizione e l’estinzione del giudizio
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento finalizzato a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione. Esso prevede che, se il ricorso appare di facile soluzione, il relatore possa formulare una proposta per una rapida definizione. Le parti, ricevuta tale comunicazione, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per richiedere che il ricorso venga comunque deciso in udienza.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza presentare alcuna istanza. Questo silenzio, secondo la legge, non è un atto neutro. Al contrario, viene interpretato come una forma di acquiescenza alla proposta e, in sostanza, come una rinuncia tacita al ricorso stesso. Di conseguenza, il percorso processuale si interrompe, portando inevitabilmente all’estinzione del giudizio.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione, con il decreto in esame, ha preso atto del decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire nel giudizio. La motivazione del provvedimento è strettamente ancorata al dettato normativo. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce chiaramente che la mancata richiesta di decisione nel termine equivale a una rinuncia al ricorso.
Di conseguenza, la Corte ha dovuto procedere a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. Quest’ultimo articolo, al suo secondo comma, stabilisce inoltre che, in caso di estinzione, la Corte deve provvedere anche sulle spese processuali. La Suprema Corte ha quindi condannato la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la chiusura del procedimento, al pagamento delle spese legali in favore dell’Amministrazione Finanziaria controricorrente, liquidandole in 4.000,00 Euro oltre oneri accessori.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del processo civile, in particolare nel giudizio di legittimità: i termini processuali sono perentori e il silenzio può avere conseguenze giuridiche decisive. Per le parti e i loro difensori, la comunicazione di una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. rappresenta un bivio cruciale. Ignorare la comunicazione o non agire tempestivamente non significa semplicemente attendere, ma compiere una scelta implicita con l’effetto drastico di rinunciare all’impugnazione. La conseguenza non è solo la fine del processo senza una pronuncia sul merito, ma anche l’obbligo di farsi carico delle spese legali della controparte, rendendo l’inattività una scelta strategicamente ed economicamente svantaggiosa.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione?
In assenza di una richiesta di decisione entro 40 giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Entro quale termine si deve chiedere la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta della Corte?
Il termine perentorio per chiedere che il ricorso venga deciso è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita, chi paga le spese processuali?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19547 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19547 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24488/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso DECRETO di COMM.TRIB.REG. SICILIA n.572/2019 depositata il 30/01/2019
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.