Estinzione del giudizio: quando il silenzio equivale a una rinuncia
Nel complesso mondo del contenzioso legale, i tempi e le procedure sono tutto. Un recente decreto della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l’inerzia processuale può avere conseguenze definitive. L’estinzione del giudizio per mancata opposizione a una proposta di definizione rappresenta un chiaro esempio di come il silenzio di una parte possa essere interpretato dalla legge come una rinuncia, con tutte le conseguenze del caso, inclusa la condanna alle spese. Analizziamo questo provvedimento per comprendere meglio la dinamica e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un contenzioso tributario. Un contribuente, insoddisfatto della decisione della Commissione Tributaria Regionale, decideva di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio in Italia. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio per difendere la propria posizione.
Durante la fase preliminare del processo in Cassazione, veniva applicata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Ai sensi di questa norma, il giudice relatore formulava una proposta per definire rapidamente il giudizio, comunicandola a entrambe le parti.
La proposta di definizione e le conseguenze dell’estinzione del giudizio
La procedura ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo, volto a velocizzare la risoluzione delle controversie in Cassazione quando l’esito appare prevedibile. Una volta ricevuta la proposta, le parti hanno un termine perentorio, in questo caso di quaranta giorni, per chiedere che la Corte decida comunque il ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio.
Nel caso specifico, il contribuente ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione, non ha compiuto alcuna azione. Ha lasciato decorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza per la prosecuzione del giudizio. Questo silenzio, tuttavia, non è stato privo di effetti. La legge, infatti, collega a questa specifica inattività una conseguenza precisa e automatica: il ricorso si intende rinunciato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha semplicemente preso atto della situazione procedurale. I giudici hanno considerato che, essendo trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse chiesto una decisione nel merito, il ricorso doveva considerarsi rinunciato per legge. Di conseguenza, il Collegio non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
La decisione si fonda su una presunzione legale: il silenzio della parte ricorrente di fronte a una proposta di definizione equivale a una sua accettazione implicita dell’esito suggerito e, quindi, a una rinuncia a proseguire la lite. La Corte ha inoltre applicato l’articolo 391 del codice di procedura civile, che prevede che, in caso di estinzione, il giudice debba provvedere anche sulle spese processuali. Pertanto, il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per il giudizio di legittimità, liquidate in 1.500,00 Euro oltre oneri accessori.
Le Conclusioni
Questo decreto offre un importante monito per chiunque affronti un percorso giudiziario, in particolare in Cassazione. Evidenzia come la gestione delle scadenze processuali sia cruciale e come l’inattività possa avere un costo significativo. L’estinzione del giudizio non solo pone fine alla possibilità di ottenere una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche l’addebito delle spese legali della controparte. La lezione è chiara: nel processo, anche il non agire è un’azione con precise conseguenze giuridiche. È fondamentale una gestione attenta e tempestiva di ogni comunicazione proveniente dall’autorità giudiziaria per evitare esiti sfavorevoli e costi imprevisti.
Cosa accade se una parte non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione entro il termine previsto?
Se la parte ricorrente non chiede che la Corte si pronunci sul ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si considera per legge rinunciato e il processo si estingue.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita, chi paga le spese processuali?
La parte il cui ricorso viene considerato rinunciato, e che quindi ha causato l’estinzione del giudizio, è condannata a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte.
Qual è il fondamento normativo per l’estinzione del giudizio in questo scenario?
La base giuridica si trova nell’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e nell’articolo 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze dell’estinzione, inclusa la decisione sulle spese.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19684 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 19684 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 24828/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME e da sé stesso
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VAL D’ AOSTA n.14/2021 depositata il 21/06/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025