Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15256 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7301/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, domiciliate in Roma INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che le rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè
contro
REGIONE PIEMONTE RISORSE FINANZIARIE POLITICHE FISCALI
TAU, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO I, COMUNE DI TRECATE UFFICIO TRIBUTI, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO SPORTELLO ABBONAMENTI TELEVISIONE
-intimati- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1219/2019 depositata il 14/11/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il P.G. che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Uditi i difensori delle parti.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. del Piemonte, n. 1219/2019, resa in data 18 settembre 2019, che, in controversia concernente l’impugnazione dell’estratto ruolo dell’11.04.2017, contenente l’elenco di cartelle esattoriali non pagate, respingeva il gravame ritenendo corretta la decisione di primo grado di inammissibilità del ricorso, sul rilievo che l’atto opposto non potesse integrare un estratto ruolo, ma solo un elenco di cartelle esattoriali non suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, aggiungendo che il contribuente avrebbe potuto ottenere dall’Agenzia Riscossione la stampa dell’estratto contenente l’entità del debito tributario, la tipologia e l’annualità dei tributi richiesti.
La società di riscossione, unitamente all’amministrazione finanziaria, replica con controricorso.
Con provvedimento del 14 giugno 2023 il Consigliere delegato dal Presidente titolare della sezione tributaria ha proposto la definizione accelerata ex art. 380- bis cod. proc. civ. in ragione della inammissibilità del ricorso originario.
Il ricorrente ha formulato richiesta di estinzione del giudizio, presentando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (RottamazioneQuater’) (art. 1 commi da 231 a 252, L. 197/22 ‘Tregua Fiscale’); contestualmente dichiarando di rinunciare al presente giudizio con richiesta di compensazione delle spese.
Decorso il termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis cod.proc.civ., il Consigliere Delegato, non ha emesso il decreto di estinzione. La causa è stata rimessa alla Corte in composizione collegiale per le statuizioni relative alla istanza.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
MOTIVI DI DIRITTO
Con la prima censura introdotta ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. , si deduce la violazione dell’art. 1 d.l. n. 193/2016, nonché degli artt. 4-nonies d.l. n. 34/2019, 43 r.d. n. 1611/1933, nonché degli artt. 11, comma 2, e 12 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 12 preleggi, nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto non applicabile in via esclusiva il disposto dell’art. 11 cit. in base al quale la difesa della riscossione deve essere affidata esclusivamente ai propri dipendenti e a quelli della struttura sovraordinata.
Con il secondo mezzo di ricorso il contribuente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992; per avere il decidente ritenuto non impugnabile l’atto notificato da Equitalia, ancorchè avesse eccepito la prescrizione delle pretese tributarie e la decadenza dal potere
impositivo sopravvenuti alla notifica delle cartelle esattoriali, sostenendo che la giurisprudenza di legittimità ammette l’impugnabilità di ogni atto adottato dall’ente impositore.
Il terzo strumento di ricorso lamenta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. , dell’art. 112 cod.proc.civ., nella parte in cui i giudici regionali hanno omesso di pronunciare sui motivi di appello proposti con il ricorso.
L’ultimo motivo di ricorso prospetta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ. , dell’art. 92, comma 2°, cod.proc.civ. e dell’art. 15, comma 2°, d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ancorchè la società di RAGIONE_SOCIALE fosse difesa da avvocati del libero foro.
Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto dell’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per effetto dello ius superveniens (precisamente, per effetto dell’entrata in vigore con decorrenza dal 22 ottobre 2021 dell’art. 3 -bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: «All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: ‘4 -bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’»), in relazione al recente orientamento di questa Corte sull’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass. n. 16296/2024, in motiv.).
Con atto del 3 luglio 2023, in seguito alla comunicazione della proposta di definizione accelerata, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (rottamazione quater), rinunciando espressamente al ricorso per cassazione e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
Il nuovo istituto dell’articolo 380 -bis cod.proc.civ. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa, ma anche questa -nonostante la lettera, svincolandola dal quadro sistemico, potrebbe apparire compatibile con il contrario non incide sull’essenza collegiale della giurisdizione di legittimità. La proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgente proposta (e altresì dalla relazione, che l’aveva preceduta nel tessuto normativo), continua, infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione della parte. Questa rimane domina effettiva dell’impulso di definizione del giudizio secondo due alternative: a) la prima è quella che consegue all’omessa richiesta di decisione della Corte, così compiendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di
rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale dell’ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt.390 e 391 cod.proc.civ. e comporta la definizione del giudizio non come indicato nella proposta, bensì appunto per sostanziale rinuncia tacita al ricorso, certamente indotta dal tenore della proposta stessa ma altrettanto certamente non considerabile come ‘decisione’ sul ‘merito’ del ricorso e, dunque, come decisione monocratica; b) la seconda è invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per sé provoca la decisione della Corte. Il secondo inciso dell’articolo 380 -bis, comma secondo, dopo che il primo inciso prescrive che l’istanza va effettuata nei quaranta giorni dalla comunicazione e corredata di nuova procura speciale, stabilisce che il ricorso si intende rinunciato ‘in mancanza’ della richiesta di decisione. E’ pur vero che il primo inciso ricollega la richiesta di decisione al termine di quaranta giorni indicato nel comma precedente, ma il valore determinante dell’espressione ‘si intende rinunciato’, impone, seguendo il sentiero di un’esegesi teleologica, di intendere la ‘mancanza’ non come mancanza di una richiesta di definizione rituale – cioè nel termine fissato e con la nuova procura, in modo da estendere la definizione con il decreto di estinzione presidenziale anche a tali ipotesi – bensì come mancanza assoluta. Ne consegue che una istanza tardiva o di contenuto diverso dalla richiesta di decisione ovvero un’istanza non corredata da nuova procura o accompagnata dalla stessa procura originaria impongono alla Suprema Corte di fissare l’adunanza ai sensi dell’articolo 380 -bis e nettamente escludono che il giudizio di cassazione possa definirsi con il decreto di estinzione. Una simile definizione postula, invero, che il ricorrente manifesti un’inerzia assoluta, perché solo questa integra la rinuncia tacita giustificativa della definizione del ricorso con provvedimento di estinzione (v. Cass. n. 31839/2023 e S.U.n. 9611/2024, in motiv.).
Nella fattispecie sub iudice, il ricorrente ha depositato, successivamente alla comunicazione della proposta di definizione accelerata e precedentemente alla data dell’udienza una istanza di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal procuratore, munito di procura speciale, di contenuto quindi antitetico ad una istanza di decisione del ricorso, affine alla rinuncia implicita che si forma in seguito alla inerzia del ricorrente nei quaranta giorni successivi alla comunicazione della proposta di definizione accelerata.
9.1. Al riguardo va ricordato che ove il ricorrente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, tanto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), poiché l’art. 306 cod.proc.civ. non si applica al giudizio di cassazione, né recettizio in senso stretto , dal momento che l’art. 390, ultimo comma, ne consente – in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa; così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e, pertanto, il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione. In conclusione, trattandosi di atto unilaterale recettizio (non in senso stretto), esso produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass. 29 luglio 2014 n. 17187; per tutte Cass. Sez. U, n. 34429/2019)
10.Vanno integralmente compensate le spese del giudizio poiché la pronuncia di estinzione è fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla medesima ricorrente.
11.Non ricorrono le condizioni per ritenere dovuto dal ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo stabilito dall’art. 13, comma
1 quater d.P.R. n. 115/2002, in quanto “tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame
… ma non per quella sopravvenuta” (Cass. n. 13636/2015; Cass. n. 14782/2018).
P. Q. M.
La Corte
-dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della