Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia in Cassazione Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi prima di giungere a una decisione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa procedura, chiarendo le conseguenze in materia di spese legali e contributo unificato. Il caso analizzato riguarda una controversia tributaria in cui la parte ricorrente ha deciso di abbandonare la propria impugnazione, portando alla chiusura definitiva del procedimento.
I Fatti del Caso: Dalla Cartella ICI al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine da un’ingiunzione di pagamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) emessa da un Comune nei confronti di una contribuente. Quest’ultima ha impugnato l’atto, ma il suo ricorso è stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Non soddisfatta delle decisioni dei giudici di merito, la contribuente ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su quattro motivi. Il Comune, a sua volta, si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dal Comune, con una richiesta congiunta di compensazione delle spese legali.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Di fronte alla rinuncia e alla contestuale accettazione della controparte, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Applicando le norme del codice di procedura civile, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione comporta la chiusura irrevocabile del processo, senza alcuna valutazione sui motivi di ricorso che erano stati presentati.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
La decisione della Suprema Corte si fonda su precise disposizioni normative. La motivazione è duplice e riguarda sia la gestione delle spese di lite sia la questione del contributo unificato.
Il Codice di procedura civile, all’articolo 391, comma 4, stabilisce che in caso di rinuncia non è necessario provvedere sulle spese. La richiesta delle parti di compensare le spese è stata quindi accolta implicitamente dalla Corte, che, dichiarando l’estinzione, ha seguito la norma che non prevede una pronuncia in merito.
Inoltre, la Corte ha specificato che non sussistevano i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto “raddoppio del contributo”. Questa misura, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Si applica solo nei casi in cui l’impugnazione viene rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile. Poiché l’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in queste casistiche, nessuna sanzione aggiuntiva può essere imposta al ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, costituisce una causa di estinzione del processo. Le implicazioni pratiche sono significative:
- Chiusura Definitiva: Il processo si chiude senza una decisione sul merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata.
- Gestione delle Spese: Le parti possono accordarsi sulla compensazione delle spese, e la legge stessa esonera il giudice dal dover decidere su questo punto in caso di rinuncia.
- Nessuna Sanzione: La rinuncia non comporta l’applicazione di sanzioni processuali come il raddoppio del contributo unificato, che è riservato agli esiti negativi dell’impugnazione.
In conclusione, la rinuncia rappresenta uno strumento a disposizione delle parti per terminare consensualmente una controversia, evitando i costi e i tempi di un giudizio di legittimità, con conseguenze procedurali e fiscali ben definite.
Cosa succede a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare?
Se la parte che ha proposto il ricorso presenta un atto di rinuncia e questo viene accettato dalla controparte, il processo si estingue. Ciò significa che il giudizio si chiude definitivamente senza che la Corte emetta una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso in Cassazione, chi paga le spese legali?
L’ordinanza chiarisce che, a norma dell’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, in caso di rinuncia non occorre provvedere sulle spese. Le parti possono accordarsi per la compensazione, come avvenuto nel caso di specie, e il giudice si limita a dichiarare l’estinzione senza condannare nessuno al pagamento.
Se si rinuncia a un ricorso, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha specificato che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è una misura sanzionatoria che si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. La rinuncia, portando all’estinzione del giudizio, non rientra in queste categorie e quindi non fa scattare l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24516 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36865/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con la quale elettivamente si domicilia in Fisciano, alla INDIRIZZO
-ricorrente
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona d’un procuratore del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio della quale in Pontecagnano Fiano, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia -controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST. SALERNO n. 6344/2019 depositata il 22/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La C.T.R. Campania, Sez. dist. Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento per ICI (€ 20.659,59);
ricorre in cassazione NOME COGNOME con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso il Comune di Mercato San Severino che chiede il rigetto del ricorso.
…
Considerato che
La ricorrente NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia, con contestuale accettazione del controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 25/06/2024.