Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di un Decreto
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della controversia. Questo accade quando si verifica un evento, previsto dalla legge, che pone fine al procedimento. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale, originata dalla rinuncia al ricorso da parte della parte ricorrente. Analizziamo insieme i fatti e le conseguenze di questa decisione.
Il Contesto: Un Ricorso Tributario in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato dall’Ente Fiscale dinanzi alla Corte di Cassazione. L’Ente contestava una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva dato ragione a una società a responsabilità limitata in liquidazione. Il caso era quindi approdato all’ultimo grado di giudizio, il cosiddetto giudizio di legittimità, dove la Corte Suprema è chiamata a valutare la corretta applicazione delle norme di diritto, senza entrare nuovamente nel merito dei fatti.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il punto di svolta del procedimento è avvenuto quando l’Ente Fiscale, ovvero la parte che aveva promosso il ricorso, ha depositato un atto formale di rinuncia. Questo atto, manifestando la volontà di non proseguire con l’azione legale, ha innescato il meccanismo processuale che porta all’estinzione del giudizio.
La Decisione della Corte Suprema
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare le disposizioni del codice di procedura civile. Con un decreto, ha formalmente dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Di conseguenza, il processo si è concluso in modo definitivo, senza che la Corte esaminasse le ragioni del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base del decreto è estremamente lineare e fondata su un preciso istituto processuale. La Corte ha semplicemente constatato la presenza di un atto di rinuncia, un’espressione della volontà della parte ricorrente di abbandonare la propria impugnazione. Ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo. Inoltre, il decreto ha specificato che non vi era luogo a provvedere sulle spese legali. Questo può accadere quando la rinuncia viene accettata dalla controparte senza condizioni o quando la legge stessa lo prevede in determinate circostanze, semplificando ulteriormente la chiusura della lite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Le conclusioni che possiamo trarre da questo provvedimento sono significative. La principale conseguenza dell’estinzione del giudizio è che la sentenza impugnata, in questo caso quella favorevole alla società contribuente emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, diventa definitiva. L’Ente Fiscale, rinunciando al ricorso, ha di fatto accettato l’esito del grado precedente. Per le parti, ciò significa la fine certa della controversia legale. Il decreto prevede un’ultima facoltà per i difensori: entro dieci giorni dalla comunicazione, possono richiedere la fissazione di un’udienza, tipicamente per discutere aspetti accessori come le spese, anche se in questo caso la Corte ha già indicato di non volersi pronunciare in merito.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
La Corte prende atto della rinuncia e, di conseguenza, dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico esaminato dal decreto, la Corte ha stabilito che non c’era luogo a provvedere sulle spese, quindi non ha emesso alcuna condanna al pagamento a carico di nessuna delle parti.
Dopo la dichiarazione di estinzione, le parti hanno ulteriori possibilità di azione?
Sì, il decreto specifica che i difensori delle parti hanno dieci giorni di tempo, dalla data di comunicazione del decreto stesso, per poter richiedere la fissazione di un’udienza.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22536 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 22536 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 04/08/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 29150/2020
proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore p.t.;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 417/04/2020, depositata il 27 gennaio 2020.
Visto l’atto depositato il 4 dicembre 2020 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 25/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME