Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4784 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4784  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4419/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliata    in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO  (P_IVAP_IVA,  che  la  rappresenta  e  difende
-controricorrente-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  TOSCANA  n.  438/2020 depositata il 23/06/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  ha impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione, avente ad oggetto l’imposta di successione e donazione e di registro, ipotecaria e catastale,  relativo  alla  costituzione  di  trust  e  conferimento  di immobili  (atti  posti  in  essere  nel  gennaio  e  marzo  2023),  e successivamente, in altro giudizio, la cartella di pagamento.
I giudizi sono stati riuniti.
I  ricorsi  sono  stati  dichiarati  inammissibili  in  primo  grado, con sentenza confermata in appello, stante la tardiva impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE  Toscana  la  curatela  ha  proposto  ricorso  per  cassazione, chiedendo la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata  e, ove possibile in sede di legittimità, l’accoglimento dei ricorsi originari.
Si è costituita con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La Procura Generale RAGIONE_SOCIALE Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La  causa  è  stata  trattata  all’adunanza  camerale  del  16 febbraio 2023.
CONSIDERATO CHE
Prima RAGIONE_SOCIALE celebrazione dell’adunanza è pervenuto atto di rinuncia al giudizio da parte del ricorrente. Dall’atto di rinuncia e dalla  documentazione  prodotta  risulta  che  è  intervenuto  un provvedimento  di  sgravio  parziale  dell’RAGIONE_SOCIALE,  all’esito  RAGIONE_SOCIALE conciliazione intervenuta nel giudizio avente ad oggetto
l’impugnazione del diniego di autotutela e dell’accordo transattivo raggiunto in tale sede.
In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate
P.Q.M.
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
La Corte: dichiara estinto il giudizio; Così deciso in Roma, il 16/02/2024.