Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2025
Avv. Acc. IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19440/2016 R.G. proposto da: NOMECOGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME AVV. NOME, elettivamente domiciliate in AVERSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende EMAIL pec.it
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4644/49/2016, depositata in data 18 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso notificato e depositato presso la C.t.p. di Napoli in data 14.12.2012 il ricorrente, Avvocato NOME COGNOME impugnava, le intimazioni di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, relative a precedenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto il mancato pagamento di IRPEF, IRAP e IVA con riferimento agli anni d’imposta 2000, 2002, 2003 e 2004, dichiarando di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento poste a base delle intimazioni; si costituivano in giudizio sia RAGIONE_SOCIALE sottolineando la propria mancanza di legittimazione passiva, sia l’Agenzia delle Entrate, chiedendo conferma del proprio operato. 2. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 20186/01/2014, accoglieva il
ricorso del contribuente.
3 . Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituivano sia RAGIONE_SOCIALE chiedendo la riforma della sentenza impugnata, sia il contribuente, chiedendo invece conferma della sentenza.
Con sentenza n. 4644/49/2016, depositata in data 18 maggio 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Servizi di Riscossione RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 32 e 58 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per avere la C.t.r. della Campania, sede di Napoli, dato ingresso a documenti depositati solo in grado d’appello dall’Agenzia delle Entrate e mai prodotti durante il giudizio di primo grado, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ammesso il deposito da parte dell’Agenzia delle Entrate di documenti non prodotti nel corso del giudizio di primo grado e consistenti nelle relate di notifica delle cartelle sottostanti alle impugnate intimazioni di pagamento, con conseguente tardività ed irritualità del detto deposito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 D.lgs. n. 546/92 e dell’art. 222 cod. proc. civ., per omessa sospensione del giudizio in ragione di querela di falso e/o per omesso interpello dell’ente impositore circa la sua intenzione di avvalersi dei documenti la cui sottoscrizione risultava contestata e/o dell’art. 2697 cod. civ., per avere erroneamente ritenuto regolare e provata la notifica delle cartelle contestate, il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha stabilito la, pur richiesta, sospensione del giudizio ai fini della presentazione della querela di falso, così come non ha rilevato omesso interpello dell’Agenzia delle Entrate, circa la sua intenzione di avvalersi dei documenti dalla contestata autenticità, nonostante espressa richiesta del contribuente, riformulata anche in udienza.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 118, primo comma, disp. att.
cod. proc. civ., per omesso esame del certificato di residenza storico depositato ad abundantiam dal contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omesso esame circa un fatto decisivo, comunque di natura aggiuntiva per il giudizio -ossia mancata disamina del suddetto certificato di residenza storico – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame del certificato di residenza storico depositato dal contribuente ed attestante che alla data del primo marzo 2007 questi, unitamente ai propri familiari, non era più residente nei luoghi risultanti dalle relate di notifica, a riprova dell’assoluta falsità delle attestazioni in esse contenute.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890 e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, primo comma, lett. b-bis ), con contestuale falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e conseguente violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., pur rilevando che l’incarico alle notifiche è stato affidato a società di inoltro postale privata (tale RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto di riconoscere ai relativi messi notificatori la veste di pubblici ufficiali e agli atti compiuti da questi ultimi persino la pubblica fede fino a querela di falso, nel mentre il servizio di notifica a mezzo posta, per fermo orientamento di codesta Suprema Corte, può essere svolto unicamente dal c.d. ‘servizio postale universale’, affidato esclusivamente al servizio reso dalle Poste RAGIONE_SOCIALE e a nessun altro soggetto.
Va premesso che in data 25 novembre 2024, NOME ed NOME COGNOME eredi dell’avvocato COGNOME, originario contribuente
e nelle more deceduto, con atto sottoscritto da entrambe e dal loro difensore, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed all’Equitalia Servizi riscossione a mezzo Pec e richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, allegando certificato di morte.
Pertanto – in considerazione del fatto che la qualità di uniche eredi delle rinuncianti non risulta contestata dagli uffici erariali cui la rinuncia è stata formalmente comunicata -può dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.