Estinzione del Giudizio: Come la Rinuncia Salva il Contribuente in Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi. A differenza di una sentenza, non si entra nel merito della questione per stabilire chi ha ragione, ma si prende atto che sono venute meno le condizioni per proseguire il processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo istituto funzioni nel diritto tributario, in particolare grazie alle normative sulla definizione agevolata delle liti.
Il Contesto: Accertamento Fiscale e Imprese “Fantasma”
La vicenda ha origine da un avviso di accertamento notificato a un contribuente, titolare di una ditta individuale, per l’anno d’imposta 2013. L’Agenzia delle Entrate contestava imposte relative a IRPEF, IRAP e IVA, sostenendo che il contribuente avesse utilizzato fatture per operazioni inesistenti. L’accertamento era scaturito da una segnalazione che indicava una delle società fornitrici come un’impresa “fantasma” o “cartiera”, creata al solo scopo di emettere documenti fiscali falsi.
Il Percorso Giudiziario: Dalle Commissioni Tributarie alla Cassazione
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), ma il suo ricorso è stato respinto. Non dandosi per vinto, ha proposto appello presso la Commissione Tributaria Regionale (CTR), la quale ha però confermato la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione Finanziaria. A questo punto, al contribuente non restava che l’ultima via: il ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia.
La Svolta: Istanza per l’Estinzione del Giudizio ex L. 197/2022
Durante il procedimento davanti alla Suprema Corte, è intervenuto l’elemento decisivo. La parte ricorrente ha presentato un’istanza ai sensi della Legge n. 197 del 2022, una normativa che ha introdotto varie forme di “tregua fiscale”, tra cui la possibilità di definire in modo agevolato le liti pendenti. Con questa istanza, il contribuente ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di rinunciare al ricorso, chiedendo la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di definizione, fissata per il 30 novembre 2027. Questa scelta strategica permette di chiudere la controversia in modo certo, evitando i rischi e i costi di un giudizio dall’esito incerto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, ricevuta l’istanza, non ha dovuto analizzare il merito della controversia, ovvero stabilire se le fatture fossero realmente false. Il suo compito si è limitato a una presa d’atto formale. La volontà del ricorrente di rinunciare al giudizio, espressa senza alcuna riserva attraverso gli strumenti previsti dalla legge speciale (L. 197/2022), è un atto che determina la fine del processo. Di conseguenza, il Collegio ha semplicemente dichiarato l’estinzione del giudizio. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha disposto che queste rimanessero a carico di chi le aveva anticipate, secondo un principio spesso applicato in questi casi.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un esempio emblematico dell’impatto delle leggi sulla definizione agevolata delle liti. Per i contribuenti, queste normative rappresentano un’opportunità per chiudere contenziosi che si trascinano da anni, spesso con un significativo risparmio su sanzioni e interessi. Per l’Erario, è un modo per incassare somme in tempi più rapidi e ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziari. La decisione di dichiarare l’estinzione del giudizio conferma che la rinuncia al ricorso, quando formalizzata nei modi previsti dalla legge, è un atto sufficiente a porre fine alla controversia, indipendentemente dalle ragioni di merito che l’avevano originata.
Cosa significa ‘estinzione del giudizio’ in questo caso specifico?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione è terminato senza una decisione sul merito della questione. La causa è stata chiusa non perché una delle parti avesse ragione, ma perché il contribuente ha rinunciato al ricorso, avvalendosi di una legge speciale (L. 197/2022) che permette la definizione agevolata delle liti.
Perché il contribuente ha rinunciato al ricorso?
Il contribuente ha rinunciato al ricorso per beneficiare delle condizioni favorevoli previste dalla L. 197/2022. Questa scelta strategica gli ha permesso di chiudere la controversia con il fisco in modo definitivo, evitando l’incertezza e i costi di un ulteriore grado di giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In questa ordinanza, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciò significa che sia il contribuente sia l’Agenzia delle Entrate hanno dovuto pagare i costi dei propri legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32000 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32000 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/11/2023
Oggetto: estinzione del
giudizio ex L. 197/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8049/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per cassazione dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 1138/04/21 depositata in data 24/09/2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente, quale ditta individuale, impugnava l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno d’imposta 2013 emesso dall’RAGIONE_SOCIALE e notificato il 14.09.2018 per IRPEF e relative addizionali, IRAP ed IVA anno 2013. L’avviso di accertamento aveva fatto seguito ad una segnalazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Caserta circa un PVC redatto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ritenuta essere un’impresa “fantasma” o “cartiera”, affermando che la stessa avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti;
-la CTP rigettava il ricorso;
-appellava il contribuente;
-con la pronuncia qui gravata, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado;
-ricorre a questa Corte NOME COGNOME con atto affidato a un solo motivo di ricorso; resiste con controricorso l ‘RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-è in atti istanza ex L. n.197 del 2022 con la quale parte ricorrente ribadisce, con tale atto e senza riserva alcuna, la sua volontà di rinunciare al presente giudizio, chiedendo nel contempo che il procedimento sia sospeso sino al versamento dell’intera somma rateizzata, ossia il 30/11/2027 data di scadenza dell’ultima rata;
-pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-le spese restano a carico di chi le ha anticipate;
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023.