Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19381 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8640/2014 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei legali rappresentanti pro tempore , nonché da COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di soci della predetta società, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
e con la partecipazione di
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi del defunto ricorrente COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale: EMAIL)
-intervenienti volontari-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, n. 219/2/13 depositata il 27 settembre 2013
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 23 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE due distinti avvisi di accertamento con i quali recuperava a tassazione , ai fini dell’IRAP e dell’IVA, maggiori redditi d’impresa e volumi d’affari determina ti induttivamente ai sensi dell’ art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione agli atti 2006 e 2007.
Gli atti impositivi venivano notificati anche ai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di condebitori solidali.
Lo stesso Ufficio notificava, inoltre, ai predetti soci altri distinti avvisi di accertamento mediante i quali imputava per trasparenza a ciascuno di loro, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili , i maggiori redditi d’impresa determinati in capo alla società con riferimento ai periodi innanzi indicati.
RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME impugnavano gli avvisi di accertamento in questione proponendo separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, riuniti i vari procedimenti, respingeva le ragioni dei contribuenti.
La decisione veniva successivamente confermata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 219/2/13 del 27 settembre 2013 rigettava l’appello RAGIONE_SOCIALE parti private.
Avverso tale sentenza la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati:
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L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, a norma dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
In prossimità della celebrazione dell’adunanza camerale, sono volontariamente intervenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi del ricorrente NOME COGNOME, nelle more deceduto.
Nell’occasione, i predetti eredi e i ricorrenti RAGIONE_SOCIALE -nel frattempo ridenominata RAGIONE_SOCIALE-, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, tutti quanti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla , hanno reso noto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in
L. n. 136 del 2018 (cd. «rottamazioneter »), e di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, dichiarando di voler rinunciare al ricorso e chiedendo di dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
La richiesta è stata da loro ribadita nella memoria illustrativa successivamente depositata ex art. 380bis .1, comma 1, terzo periodo, c.p.c..
A fronte di un’espressa rinuncia al ricorso formulata anteriormente alla data dell’adunanza camerale con atto sottoscritto dal nuovo difensore degli impugnanti, munito di procura speciale a tale effetto, secondo quanto prescritto dall’art. 390, commi 1 e 2, c.p.c., va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.
Non può, tuttavia, farsi luogo all’invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere, in quanto le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti presentate dalla RAGIONE_SOCIALE e dai soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, si riferiscono a cartelle di pagamento che, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è possibile ricollegare agli avvisi di accertamento oggetto dell’odierna controversia .
Nell’esercizio del potere discrezionale riconosciutole dall’art. 391, comma 2, c.p.c., nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , risultante a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2006, ritiene la Corte di dover compensare interamente fra le parti le spese processuali, avuto riguardo all’esito del giudizio e alla controvertibilità RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte (cfr. Cass. n. 3543/2024, Cass. n. 20727/2023 ).
Non viene resa nei confronti dei ricorrenti e degli interventori volontari l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia),
prevista nei casi di rigetto integrale, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, in quanto la richiamata disposizione normativa, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e compensa interamente fra le parti le relative spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione