Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Oggetto: definizione
d.L. n. 119/18
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21678/2014 R.G. proposto da COGNOME NOME, già titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
AGENZIE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 327/15/14 depositata il 13/02/2014 non notificata; camerale del
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato e considerato che:
-il presente giudizio ha per oggetto la cartella n. 0142010 01120042 NUMERO_CARTA, (ruolo ordinario n.2010/000685 reso esecutivo il 19/07/2010);
-è in atti memoria con la quale il contribuente ha rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata di cui al d.L. n. 119 del 2018 come convertito in legge, e in seguito anche della ulteriore definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252 della l. n. 197 del 2022;
-è pure in atti espressa previa rinuncia, nella documentazione allegata alle memorie, ad ogni giudizio pendente, oltre che prova dei pagamenti dovuti, in forza della quale COGNOME NOME chiede di dichiarare l’estinzione del giudizio con la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
-ciò posto, rileva il collegio che dalla documentazione allegata risulta che l’RAGIONE_SOCIALE ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione; quindi, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia del debitore, essendo egli ricorrente e risultando nota all’Amministrazione Finanziaria detta rinuncia, come si evince dalla memoria in atti datata 10 dicembre 2020;
-in ogni caso, risultano comunque pagate tutte le rate dovute; pertanto, in ogni caso il giudizio va dichiarato estinto;
-le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente;
-non sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del contribuente al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. n. 14782/2018);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.