Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29407 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29407 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13118/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), (C.F. P_IVA), in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in data 24 marzo 2021 , dall’avv. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME ( C.F. CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE),
in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi definizione agevolata
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1614/02/2019 depositata in data 18 novembre 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, società che produce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ha impugnato un avviso di pagamento relativo ai periodi di imposta dal 2009 al 2014 per accise relative alla produzione di energia elettrica;
la contribuente ha dedotto di essere autoproduttore e, quindi, soggetto autorizzato ad operare in esenzione di accisa e di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
la CTP di Arezzo ha rigettato il ricorso;
la CTR della Toscana, con sentenza in data 18 novembre 2019, ha rigettato l’appello della società contribuente;
ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a cinque motivi, cui resiste con controricor so l’Ufficio;
CONSIDERATO CHE
con memoria in data 10 maggio 2023 la ricorrente, nel dare atto che il Tribunale di Forlì in data 10-21 novembre 2022 ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti della ricorrente, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
deve farsi applicazione della disciplina vigente dell’ art. 390 cod. proc. civ. (art. 35, comma 7, d. lgs. n. 149/2022), per cui la rinuncia deve essere notificata alla controparte;
deve rilevarsi, peraltro, che, come risulta dalla documentazione allegata, la comunicazione è stata effettuata al controricorrente dal
ricorrente, comunicazione che deve ritenersi equipollente a quella richiesta dalla legge;
sussistono i presupposti per la compensazione delle spese;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 6 ottobre 2023