Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi Rinuncia-
estinzione del giudizio
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 17861 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 654/02/2022, depositata in data 5 maggio 2022 notificata, a mezzo pec, il 10 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
rilevato che:
-con sentenza n. 134/01/2016, la Commissione Tributaria Provinciale di Prato rigettava il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso avvisi di pagamento con il quale l’Amministrazione aveva recuperato nei confronti RAGIONE_SOCIALE società cooperativa, per gli anni 2009-2012, l’accisa sull’energia elettrica ceduta da quest’ultima alla società RAGIONE_SOCIALE, disconoscendo l’agevolazione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992 (TUA) per l’inapplicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE definizione di ‘autoproduttore’ di cui all’art. 2, comma 2, del D.lgs. 79/1999 (c.d. decreto Bersani) ;
avverso la sentenza di primo grado veniva proposto dalla società contribuente appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 2175 depositata il 9.10.2017, lo accoglieva, annullando l’avviso;
-avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 19925/2020, lo accoglieva, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza e rinvio dinanzi alla CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
-riassunto il giudizio a cura RAGIONE_SOCIALE società contribuente, la RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 654/02/2022, rigettava l’appello;
-avverso la suddetta sentenza, RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
in data 16 maggio 2013, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese;
Considerato che
-con il primo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57 del d.lgs. n. 504/95 nonché degli artt. 3 e 24 Cost. per avere la CTR rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata per l’anno 2009 ritenendo erroneamente che il termine di decorrenza coincidesse con il momento dell’effettivo consumo dell’energia elettrica e non con il momento di presentazione RAGIONE_SOCIALE relativa dichiarazione;
con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione de ll’art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000 e dei principi comunitari in tema di tutela del legittimo affidamento per avere la CTR ritenuto erroneamente che il legittimo affidamento non incidesse sulla debenza del tributo ma soltanto ai fini RAGIONE_SOCIALE disapplicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sebbene, nella specie, la società contribuente fosse stata indotta ad applicare l’agevolazione prevista dall’art. 52, c omma 3, lett. b) del TUA, a seguito di numerose determinazioni amministrative rilasciate dall’RAGIONE_SOCIALE con provvedimenti specificamente riferiti ad essa in esito a specifiche richieste e ad una valutazione consapevole RAGIONE_SOCIALE sue attività;
-con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., 111, comma 6, Cost per avere la CTR rigettato l’appello con una motivazione apparente;
-con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa fatti decisivi e controversi per avere la RAGIONE_SOCIALE rigettato l’appello omettendo di esaminare tutti i fatti che avevano indotto RAGIONE_SOCIALE a fare affidamento sulla qualifica di auto-produttore;
-in pendenza di giudizio, la RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha depositato atto di rinuncia al presente giudizio, notificata a controparte -rappresentando che: 1) in data 30 settembre 2022, la società contribuente aveva depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale; 2) in data 21 novembre 2022, il Tribunale di Forlì aveva trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; 3) l’accordo prevedeva espressamente la chiusura RAGIONE_SOCIALE liti con spese compensate; 4) la suddetta transazione si era conclusa con il pagamento di tutte le posizioni creditorie in capo all’Amministrazione;
-come ricorda Cass. 11/10/2022, n. 29712, «ssendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso ‘produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE spese’ (cfr., Cass., 29/07/2014, n. 17187, richiamata da Cass. Sez. U., 09/12/2019, n. 34429; id. Cass.,07/06/2018, n. 14782; Cass., 8/05/2020, n. 10140; Cass. 03/11/2022, n. 32457). Ed invero, la rinuncia in questione ‘non integra un atto cosiddetto ‘accettizio’ (che richiede, cioè, l’accettazione RAGIONE_SOCIALE controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente – in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli ‘avvocati’ RAGIONE_SOCIALE stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche RAGIONE_SOCIALE rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE controparti’ (così, Cass. Sez. U., 24/12/2019, n. 34429)».
-la rinuncia, come formalizzata dalla ricorrente, produce, dunque, l’estinzione del processo;
-in considerazione dell’esito RAGIONE_SOCIALE lite, le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti;
in termini generali, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 05/07/2022, n. 21182) che, trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria, impedisce ogni
estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 29394/2017);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 8 novembre 2023