Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando la Causa Finisce Prima della Sentenza
Nel complesso mondo del contenzioso tributario, non tutte le battaglie legali arrivano a una conclusione nel merito. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, come nel caso di estinzione del giudizio. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 33422/2023, offre un chiaro esempio di come la rinuncia al ricorso da parte dell’attore possa porre fine a una lunga disputa, con precise conseguenze sulle spese legali.
La Vicenda Processuale: Riqualificazione di un Contratto per Fotovoltaico
La controversia traeva origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società specializzata in energie rinnovabili. L’Ufficio finanziario aveva riqualificato un contratto, originariamente stipulato come affitto di un terreno per la costruzione di un impianto fotovoltaico, in un contratto di concessione del diritto di superficie.
Questa diversa interpretazione, basata sull’art. 20 della legge sull’imposta di registro (n. 131/1986), comportava conseguenze fiscali più onerose per la società. Quest’ultima aveva impugnato l’atto, ottenendo ragione sia in primo grado sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Secondo i giudici di merito, la natura del contratto era quella di un semplice affitto. L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta, aveva quindi deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione.
La Svolta in Cassazione e l’Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena è avvenuto durante il giudizio di legittimità. Prima che la Corte potesse pronunciarsi sul merito della questione, l’Agenzia delle Entrate ha depositato un’istanza formale di rinuncia al proprio ricorso. La società controricorrente, a sua volta, ha formalmente accettato tale rinuncia.
Questo atto processuale ha cambiato radicalmente il destino del procedimento. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, è una delle cause che portano direttamente all’estinzione del giudizio. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel vivo della disputa sulla qualificazione del contratto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è tanto sintetica quanto decisiva. La Corte Suprema ha semplicemente preso atto della volontà concorde delle parti di porre fine alla lite.
I giudici hanno rilevato che:
1. L’istanza di rinuncia era stata regolarmente depositata dalla difesa erariale.
2. L’atto di rinuncia era stato formalmente accettato dalla società contribuente.
Di fronte a questi due elementi, alla Corte non è restato altro che applicare la norma processuale e dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio. Questa decisione ha avuto anche un effetto a catena sul ricorso incidentale che la società aveva presentato in via condizionata: venendo meno il ricorso principale, anche quello incidentale ha perso la sua ragion d’essere ed è stato dichiarato assorbito per sopravvenuta carenza di interesse. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimanessero a carico delle parti che le avevano sostenute, senza quindi una condanna per nessuna delle due.
Conclusioni
Questo caso dimostra come uno strumento processuale come la rinuncia possa essere decisivo per la conclusione di una controversia. La decisione di rinunciare può derivare da molteplici fattori: una riconsiderazione strategica, la volontà di evitare i costi e le incertezze di un ulteriore grado di giudizio, o un mutamento di orientamento interno. Indipendentemente dalle ragioni, l’effetto è la chiusura definitiva del contenzioso. L’ordinanza conferma che, una volta formalizzata la rinuncia e la relativa accettazione, il giudice deve limitarsi a dichiarare l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla disputa senza stabilire chi avesse ragione o torto nel merito.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
Il giudizio si estingue, ovvero si conclude senza una decisione sul merito della questione. La Corte prende semplicemente atto della volontà delle parti di porre fine alla controversia.
Qual era l’oggetto originario della disputa fiscale?
La disputa riguardava la corretta qualificazione giuridica e fiscale di un contratto per la costruzione di un impianto fotovoltaico: l’Agenzia delle Entrate lo considerava una concessione di diritto di superficie, mentre il contribuente e i giudici di merito lo avevano qualificato come un contratto di affitto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata?
In questo caso specifico, la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese restassero a carico delle parti che le avevano sostenute. Ciò significa che ogni parte ha pagato i propri avvocati e i costi del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33422 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33422 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35575/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2374/6/19 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 16/4/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 2374/6/19, depositata il 16/4/2019 , rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, ex art. 20 del 26 aprile 1986 n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (affittuaria) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (concedente), in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La contribuente ha depositato controricorso con ricorso incidentale.
Considerato che
Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia è stato accettato dalla contribuente.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio , risultando assorbito il ricorso incidentale condizionato per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte
La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos ì deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME