Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11171 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 11171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , con i soci COGNOME NOME , COGNOME NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME , tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di Ravenna e NOME COGNOME del Foro di Milano, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Società di persone e soci 2007 -Operazioni oggettivamente inesistenti -Maggior reddito societario e di partecipazione -Rinunzia al giudizio -Accettazione -Estinzione.
la sentenza n. 1178, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’COGNOMEa Romagna il 16.4.2015, e pubblicata il 1°.6.2015;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
raccolte le conclusioni del P.M., s.AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinunzia dei ricorrenti accettata dalla controricorrente;
nessuno essendo comparso per i contribuenti, ascoltate le conclusioni rassegnate, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha confermato l’accettazione della rinuncia al ricorso;
la Corte osserva:
Fatti di causa
La Guardia di Finanza procedeva a verifica fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e, completati gli accertamenti, il 27.2.2012 consegnava al legale rappresentante della società, RAGIONE_SOCIALE NOME, Processo Verbale di Costatazione con riferimento agli anni dal 2006 al 2009 (ric., p. 2). Quindi la GdF trametteva alla Procura della Repubblica comunicazione di notizia reato, ipotizzando l’utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società, emesse da RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE. Successivamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, inerente le maggiori imposte Ires ed Iva ritenute accertate con riferimento all’anno 2007. Erano poi notificati ai soci, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, gli avvisi di accertamento relativi al reddito di partecipazione conseguito.
Società e soci introducevano separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna, proponendo
plurime censure, procedurali e di merito, e contestando innanzitutto l’infondatezza degli atti impositivi con riferimento al preteso maggior reddito accertato nei confronti della società. La CTP rigettava i ricorsi.
Società e soci spiegavano appello avverso le decisioni sfavorevoli conseguite dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’COGNOMEa Romagna. La CTR riuniva i ricorsi e confermava la decisione assunta dalla CTP.
La società ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi ad otto strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, ed ha domandato il rigetto del ricorso.
La società ed i soci hanno quindi depositato nota riportante la richiesta di voler dichiarare l’estinzione del giudizio, avendo aderito alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., importante impegno a rinunziare al ricorso. La controricorrente ha quindi depositato atto di accettazione della rinuncia.
Motivi della decisione
Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle ‘causali di cui al punto sub 1 (‘Ns competenze come da contratto stipulato in gennaio 2007′)’ (ric., p. 6 s.).
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato che non è stata fornita la prova che la società fosse consapevole della ipotizzata falsità RAGIONE_SOCIALE fatture contestate, e fosse partecipe di un accordo simulatorio.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti criticano nuovamente la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, in relazione alle operazioni commerciali inerenti la partecipazione al Motor Show di Bologna (punto 2).
Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, dell’art. 109 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 54 del Dpr n. 633 del 1972, e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR trascurato gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle ‘causali di cui al punto 3 (‘Ns competenze segnalazione clienti e ricerche di mercato per ampliamento clientela periodo settembre-ottobre 2007 come da contratto stipulato in gennaio 2007′)’ (ric., p. 19)
Con il loro quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con
motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle ‘prestazioni di cui al punto 5 (‘esposizione Vostro marchio pubblicitario su autovettura Jaguar X TARGA_VEICOLO R che partecipa al campionato Superstars 2007′)’ (ric., p. 24).
Mediante il sesto strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CTR espressa con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle ‘prestazioni di cui al punto 6 (‘competenze per gare 6 ore Vallelunga e 6 ore di Misano e campionato Superstars di Monza)’ (ric., p. 28).
Con il loro settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti criticano la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 36, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per essersi il giudice del gravame espresso con motivazione meramente apparente, non esaminando gli elementi di prova dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali contestate da loro allegati, con riferimento alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE
Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti lamentano ancora la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36, secondo comma, nn. 2 e 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR motiva la propria decisione esclusivamente con riferimento alla società, sebbene siano parte del giudizio anche i soci.
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti, in conseguenza della rinunzia al ricorso da loro depositata.
9.1. I ricorrenti hanno invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti nei loro confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., evidenziando di aver assunto, ai sensi della normativa citata, l’impegno a rinunziare al ricorso.
9.2. Le istanze sono state ricevute il 14.4.2017 dall’Incaricato per la riscossione, RAGIONE_SOCIALE, che ha proceduto al calcolo degli oneri. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine agli atti impositivi oggetto del presente giudizio.
9.3. I ricorrenti hanno comunque rinunziato al ricorso, e la rinuncia è stata anche accettata dalla controricorrente, con nota Al 4558/18 (f.to NOME COGNOME) dell’8.3.2024. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
10.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in
dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , con i soci COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME .
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024.