Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia Chiude il Contenzioso Tributario
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito della questione. Questo avviene quando si verificano determinate circostanze procedurali, tra cui la rinuncia agli atti da parte del ricorrente. Un recente decreto della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, offre un chiaro esempio di questa dinamica, illustrando le conseguenze dirette della rinuncia in termini di chiusura del procedimento e ripartizione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Dalla Commissione Tributaria alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un contenzioso tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente aveva impugnato una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, portando la questione dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva del giudizio di legittimità, lo stesso contribuente ha depositato un atto formale con il quale ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso precedentemente proposto.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Giudizio per Rinuncia
Preso atto della rinuncia formalizzata dal ricorrente, la Presidente della Sezione Tributaria ha emesso un decreto per definire la sorte del processo. La Corte, applicando le norme procedurali pertinenti, ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Questa decisione comporta la chiusura definitiva del contenzioso in sede di Cassazione, senza che i giudici entrino nel merito delle questioni sollevate con il ricorso iniziale. Inoltre, il decreto ha stabilito che le spese legali sostenute da entrambe le parti rimanessero a carico di chi le aveva anticipate, senza quindi una condanna al pagamento in favore di una delle due parti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è lineare e fondata su un preciso riferimento normativo. La Corte ha agito in conformità all’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio gli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione. La norma prevede che la rinuncia, se accettata dalle altre parti o se non necessita di accettazione, estingua il processo. In questo contesto, l’atto di rinuncia del contribuente è stato l’elemento decisivo che ha innescato l’applicazione di tale disposizione. Per quanto riguarda le spese, la decisione di lasciarle a carico delle parti che le hanno anticipate è una conseguenza comune nei casi di estinzione, riflettendo il fatto che il processo si è concluso non per una vittoria o una sconfitta sul merito, ma per un atto di volontà di una delle parti che ha interrotto la lite.
Le Conclusioni
Il decreto in esame evidenzia un’importante implicazione pratica: la rinuncia al ricorso è uno strumento a disposizione delle parti per porre fine a un contenzioso in modo rapido, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale. La conseguenza principale è l’estinzione del giudizio, che rende definitiva la sentenza impugnata. La scelta di rinunciare può derivare da molteplici fattori, come un accordo transattivo raggiunto tra le parti o una riconsiderazione delle probabilità di successo. La decisione della Cassazione sulla ripartizione delle spese conferma inoltre un principio di equità procedurale: in assenza di una soccombenza nel merito, ogni parte si fa carico delle proprie spese, cristallizzando la situazione economica processuale al momento della rinuncia.
Cosa succede quando un ricorrente rinuncia al proprio ricorso in Cassazione?
In base al decreto, la conseguenza diretta della rinuncia è l’estinzione del giudizio, che chiude definitivamente il processo in quella sede senza una decisione sul merito della controversia.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Il provvedimento stabilisce che le spese legali restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ciò significa che ogni parte sostiene i costi del proprio avvocato, senza alcuna condanna al rimborso in favore della controparte.
Qual è il fondamento normativo per la decisione di estinguere il processo?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 391 del codice di procedura civile, che regola specificamente le conseguenze della rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18618 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18618 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 08/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso n. 16345/2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 1051/2/2018, depositata il 13 novembre 2018.
Visto l’atto depositato il 20 settembre 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 03/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME