Estinzione del Giudizio: Quando la Rinuncia al Ricorso Chiude il Contenzioso
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi senza una decisione nel merito da parte del giudice. Ciò accade quando intervengono specifici eventi procedurali, tra cui la rinuncia al ricorso da parte dell’appellante, accettata dalla controparte. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica in un contesto tributario, evidenziando come le strategie processuali delle parti possano determinare l’esito di un contenzioso.
I Fatti del Caso: Riqualificazione di un Contratto per Impianto Fotovoltaico
La vicenda trae origine da un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società operante nel settore energetico. L’Ufficio finanziario aveva riqualificato un contratto, originariamente stipulato come ‘affitto’, in un ‘contratto di concessione del diritto di superficie’. L’accordo riguardava la costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno di proprietà della società contribuente.
La società aveva contestato tale riqualificazione, ottenendo una decisione favorevole sia in primo grado sia davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Quest’ultima aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la correttezza della qualificazione data dalle parti al contratto.
Non soddisfatta della decisione, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte e la dichiarazione di estinzione del giudizio
Il percorso del giudizio davanti alla Corte di Cassazione ha preso una svolta inaspettata. Prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, l’Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso.
La società controricorrente ha formalmente accettato tale rinuncia. Di fronte a questo accordo processuale tra le parti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Pertanto, con ordinanza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che le spese legali sostenute rimanessero a carico di ciascuna delle parti che le aveva anticipate.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono puramente procedurali e non entrano nel vivo della disputa fiscale. La Corte spiega che, a seguito della rinuncia al ricorso da parte della difesa erariale e della successiva accettazione da parte del contribuente, si sono verificati i presupposti di legge per dichiarare l’estinzione del processo.
L’ordinanza si fonda sul principio secondo cui il processo è a disposizione delle parti. Se la parte che ha promosso l’impugnazione decide di non proseguirla e la controparte è d’accordo, il giudice non ha motivo di continuare il giudizio. La funzione della Corte, in questo scenario, è quella di ratificare la volontà delle parti e chiudere formalmente il procedimento. La scelta di lasciare le spese a carico di ciascuna parte suggerisce che la rinuncia potrebbe essere stata parte di un accordo più ampio tra i contendenti.
Conclusioni
Questo caso dimostra in modo efficace come un contenzioso, anche complesso e giunto fino all’ultimo grado di giudizio, possa concludersi non con una sentenza che stabilisce chi ha torto o ragione, ma attraverso un atto di volontà delle parti. L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso è uno strumento che offre una via d’uscita dal processo, consentendo di evitare i tempi e le incertezze di una decisione finale. Per il contribuente, l’effetto pratico è la definitiva conferma della sentenza di secondo grado, che gli era favorevole, senza però creare un precedente giurisprudenziale vincolante da parte della Cassazione sulla questione specifica della riqualificazione contrattuale.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Se la parte che ha proposto il ricorso presenta una formale rinuncia e la controparte la accetta, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico esaminato, la Corte ha disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano sostenute, indicando che ciascuna parte paga i propri avvocati.
La Corte di Cassazione si è espressa sulla corretta qualificazione del contratto?
No, la Corte non ha emesso alcuna decisione sul merito della controversia, poiché il giudizio si è estinto prima di arrivare a tale fase a causa della rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33371 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33371 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1146/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6429/10/18 della Commissione tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26/09/2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Ritenuto che
La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 6429/10/18, depositata il 26/09/2018 , rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio finanziario aveva riqualificato, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il contratto di affitto stipulato tra la contribuente (concedente) e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (affittuaria) in contratto di concessione del diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La contribuente ha depositato controricorso.
Considerato che
Con istanza depositata in data 07/11/2023 la difesa erariale ha rinunciato al ricorso e l’atto di rinuncia è stato accettato dalla contribuente.
Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte
La Corte dichiara estinto il giudizio. Cos ì deciso in Roma il 23 novembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME