Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma la Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per varie ragioni, la causa si interrompe prima di arrivare a una sentenza definitiva sul merito. Un caso emblematico è quello della rinuncia al ricorso, spesso conseguenza di un accordo transattivo tra le parti. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di questa dinamica in ambito tributario, delineando le precise conseguenze procedurali e fiscali.
I Fatti del Caso: una Disputa sull’ICI
La vicenda ha origine da una controversia tra un Comune e una società operante nel settore dell’estrazione e lavorazione di materiali inerti. Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento per omesso parziale versamento dell’ICI per gli anni dal 2012 al 2015, relativi a un terreno edificabile su cui insistevano i fabbricati adibiti all’attività produttiva della società.
La Commissione Tributaria Regionale, confermando la decisione di primo grado, aveva dato ragione alla società. I giudici di merito avevano ritenuto che il terreno, essendo strumentale all’attività produttiva, dovesse essere considerato pertinenziale ai fabbricati, rendendo così irrilevante il suo regime di edificabilità ai fini dell’imposta. Insoddisfatto della decisione, il Comune proponeva ricorso per cassazione.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Il colpo di scena avviene prima della discussione in Corte di Cassazione. Le parti, infatti, raggiungono un’apposita transazione per chiudere la lite. Conseguentemente, con un atto formale notificato alla controparte, il Comune dichiara di rinunciare al proprio ricorso. La società contribuente, a sua volta, accetta la rinuncia.
Questo atto determina una svolta decisiva nel processo. La Corte Suprema, prendendo atto della volontà concorde delle parti di non proseguire il contenzioso, non entra nel merito della questione tributaria ma si limita a dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, chiarisce le conseguenze giuridiche derivanti dalla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
1. Estinzione del Processo: La prima e più ovvia conseguenza della rinuncia è l’estinzione del giudizio. Il processo si chiude senza una decisione sul fondo della controversia.
2. Spese di Lite: In materia di spese processuali, la Corte applica l’art. 391, quarto comma, del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, se la rinuncia al ricorso viene accettata dalla controparte, il rinunciante non viene condannato al pagamento delle spese. Nel caso di specie, essendo intervenuta una transazione che prevedeva la compensazione delle spese, la Corte non ha dovuto emettere alcuna statuizione in merito.
3. Contributo Unificato: Un punto di particolare interesse riguarda il cosiddetto “doppio contributo”. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, impone alla parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. n. 25485/2018 e n. 14782/18), afferma che tale obbligo non sorge in caso di estinzione del giudizio. La norma, infatti, è concepita come sanzione per chi ha azionato un’impugnazione infondata, presupposto che non ricorre quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta come la rinuncia.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Dimostra come la via della transazione sia percorribile e vantaggiosa anche quando una controversia è giunta al massimo grado di giudizio. La dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non solo pone fine alla lite, ma, se la rinuncia è accettata, esclude la condanna alle spese e l’applicazione della sanzione del doppio contributo unificato. Si tratta di una soluzione che garantisce certezza alle parti e deflaziona il contenzioso, confermando l’importanza degli strumenti di definizione concordata delle liti anche in ambito tributario.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo (transazione) e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con atto notificato alla controparte, il giudizio si estingue senza una decisione nel merito.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, chi paga le spese legali?
Secondo l’art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., quando la rinuncia è accettata dalla controparte, viene esclusa la condanna alle spese in danno del rinunciante. Le parti possono accordarsi diversamente, come avvenuto nel caso di specie con la compensazione delle spese.
Se il giudizio si estingue per rinuncia, la parte che ha impugnato deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16269/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempor e, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliat o presso lo studio di quest’ultimo in Roma , INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 17/02/19 della Commissione regionale della Valle D’Aosta , depositata il 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO;
Oggetto:
Rilevato che
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Valle D’Aosta , con sentenza n. 17/02/19, depositata il 26/11/2019, rigettava l’appello proposto dal Comune di Brissogne e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente – società operante nel settore dell’estrazione e della lavorazione degli inerti – avverso gli avvisi per omesso parziale versamento ICI (anni 2012-2015), ritenendo pertinenziale, ex art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati adibiti all’attività produttiva svolta dalla ricorrente – risultando di conseguenza irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico gli aveva attribuito.
Avverso tale sentenza il Comune di Brissogne ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La società contribuente ha depositato controricorso.
Con atto del 22 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione.
Considerato che
1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l’estinzione del giudizio.
In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all’art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato al l’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Cos ì deciso in Roma il 29 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME