Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11727 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE Spezia, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 851, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 3.7.2015, e pubblicata il 15.6.2016; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
–
Oggetto:
Irpef 2004
Questioni
di
notificazione
all’estero – Rinunzia al ricorso
Estinzione del giudizio.
RAGIONE_SOCIALE notificava ad NOME COGNOME, residente all’estero (Zimbabwe), l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2004.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia proponendo censure procedurali e di merito, e contestando in particolare di non aver ricevuto alcuna notificazione dell’atto impositivo. La CTP reputava infondate le difese proposte dal COGNOME, e rigettava la sua impugnazione.
Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria. La CTR, indicando di decidere su ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria, rigettava l’impugnazione.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente, ha quindi depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dall’Amministrazione finanziaria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza del giudice dell’appello, per non avere esaminato le contestazioni relative a questa causa, riproducendo decisione pronunciata tra le stesse parti, a ruoli invertiti, e relativa a diverso anno d’imposta (2003).
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, pur apparendo evidente l’errore in cui è incorsa la CTR, in conseguenza della rinunzia al ricorso presentata dal contribuente ed accettata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha invero depositato, a mezzo trasmissione telematica, rinuncia agli atti del giudizio, illustrando di avere comunque provveduto ad estinguere le pendenze tributarie per cui è causa. L’Amministrazione finanziaria ha dichiarato di accettare la rinunzia sul medesimo atto (f.to NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.
Non occorre provvedere in materia di spese di lite, ai sensi del disposto di cui all’art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
4.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da COGNOME NOME .
Così deciso in Roma, il 18.4.2024.