Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33221 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33221 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO – IRES-IRAP-IVA 2005.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23215/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, con sede in CanicattìINDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale allegata al controricorso,
-resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 634/2017, depositata il 21 febbraio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
-Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE) notificava, in data 21 luglio 2009, alla RAGIONE_SOCIALE, cartella di pagamento n. 291-20090005374315, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con la quale veniva richiesto il pagamento di € 5.909,62 per IRES, IRAP ed IVA 2005.
Avverso tale cartella di pagamento la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento la quale, con sentenza n. 582/05/2011, depositata il 2 novembre 2011, lo rigettava, compensando le spese di lite.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 634/2017, pronunciata il 14 febbraio 2017 e depositata in segreteria il 21 febbraio 2017, rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il 27 aprile 21 settembre 2017).
Resisto con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto presidenziale del 27 maggio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per
l’adunanza in camera di consiglio del 24 settembre 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 2, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE aveva omesso di motivare in merito alla eccezione riguardante la mancata prova, da parte dell’Ufficio, di avere effettuato la spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avviso bonario dell’esito della liquidazione alla contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che l’omessa indicazione, nelle due relate di notifica della cartella di pagamento (quella restituita all’istante e quella consegnata al notificatario) dell’identità, della qual ifica e della sottoscrizione non consentiva di individuare il soggetto notificatore, né la titolarità, in capo a lui, del potere di compiere l’attività notificatoria, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2697 c.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sull ‘eccezione riguardante la mancata produzione della matrice o della copia della cartella di pagamento, con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, con la conseguenza che, in assenza di tale produzione, la Corte avrebbe dovuto ritenere e dichiarare l’omesso raggiungimento della prova della contestata notificazione.
1.4. Con il quarto motivo viene eccepita violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 2697 c.c., 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7 l. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE.T.RRAGIONE_SOCIALE aveva omesso qualunque statuizione in merito alla questione riguardante i criteri di individuazione degli interessi pretesi dall’Amministrazione finanziaria, in quanto la cartella di pagamento impugnata si limitata a riportare la cifra globale pretesa.
1.5. Con il quinto motivo la ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli artt. 2697 c.c., 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973, 112 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice di rito.
Lamenta, in particolare, la ricorrente che alla produzione documentale della RAGIONE_SOCIALE ovverossia
l’estratto di ruolo e la relata di notifica, non era stata resa la conformità legale, ed essa non possedeva i requisiti previsti dal citato art. 18 d. P.R. n. 445/2000 per provare l’avvenuta notificazione.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 e 148 c.p.c. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi invalida, in quanto la relata di notifica era sprovvista della data di notifica.
1.7. Con il settimo motivo, infine, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Osserva la ricorrente che i giudici di merito avevano omesso l’esame critico della produzione documentale dell’Agente per la riscossione, rappresentata dall’estratto di ruolo e dalla copia della relata di notifica, e che gli stessi giudici avevano omesso di indicare come fossero pervenuti alla conclusione della legittimità della notifica della cartella, individuando i singoli documenti sui quali si basava tale convincimento; inoltre, l’estratto di ruolo asseverato dall’Agente per la riscossione alle risultanze dei ruoli esecutivi non avrebbe potuto essere considerato come prova della asserita notificazione.
Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi che il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 12 settembre 2025, ha rinunziato al ricorso in esame.
Tale rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Spese compensate tra le parti.
Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater , perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2025.
Il AVV_NOTAIO (AVV_NOTAIO NOME COGNOME)
R.G. N. 23215/2017
Pres. est. NOME COGNOME