Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007 e 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28545/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 27 dicembre 2012 la sig.ra NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, n. CODICE_FISCALE e n. CODICE_FISCALE, rispettivamente per gli anni
d’imposta 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 6.583,00 per il 2007 e a € 11.294,00 per il 2008, e accertando un maggior reddito di € 73.078,22 per l’anno d’imposta 2007 e di € 109.655,92 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: possesso di un immobile, intervento finanziario in acquisto di ulteriore immobile e possesso di un’autovettura.
Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 5586/24/2015, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando il reddito accertato in € 28.078,42 per l’anno 2007 e in € 43.873,43 per l’anno 2008.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche la contribuente, proponendo, a sua volta, appello incidentale con il quale chiedeva l’annullamento totale degli avvisi di accertamento impugnati.
Con sentenza n. 9606/22/2016, depositata in data 29 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava sia il gravame dell’Ufficio che quello della contribuente, confermando quanto deciso in primo grado e compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992 sia per il reddito considerato dall’ufficio per l’anno 2007 che per l’anno 2008» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto provato, contravvenendo alla documentazione esibita nei confronti dell’ufficio e prodotta in giudizio, il sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese oggetto degli avvisi per mezzo di redditi che dovevano essere esclusi dalla formazione della base imponibile quali, segnatamente: l’aiuto economico dei genitori; -le disponibilità finanziarie derivanti da vari smobilizzi patrimoniali.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 10 settembre 1992» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato che l’immobile/studio sito in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, era nella disponibilità di altri tre affittuari per circa 70 mq, i quali portavano un importo annuo di € 18.391,20 e ne sopportavano le relative spese, così come che il suddetto immobile veniva utilizzato dalla contribuente e dal coniuge per l’esercizio della professione forense, con parte RAGIONE_SOCIALE spese sopportate, dunque, già dedotte dai rispettivi redditi professionali.
Va premesso che, in data 5 febbraio 2024, la contribuente sig.ra NOME COGNOME ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di apposita procura a depositare rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. allegando la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (2018), la comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di riscossione RAGIONE_SOCIALE somme dovute
e del differimento automatico RAGIONE_SOCIALE scadenze di pagamento nonché i pagamenti attraverso i bollettini RAV.
Successivamente, la contribuente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso firmato dal difensore e dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per accettazione, con richiesta congiunta di disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 309 cod. proc. civ.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 7 marzo 2024.