Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un Caso Pratico della Cassazione
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’analisi chiara di questo istituto, in particolare quando deriva dalla rinuncia al ricorso. Vediamo come la volontà delle parti di porre fine a una controversia influenzi non solo l’esito del processo, ma anche gli oneri economici accessori, come il contributo unificato.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia tributaria tra un Comune e una società S.r.l. L’oggetto del contendere era l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) su un’area adibita a parcheggio per gli anni dal 2005 al 2009.
La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla società contribuente, accogliendone l’appello. Insoddisfatto della decisione, il Comune aveva proposto ricorso per cassazione, basandolo su quattro motivi. La società, a sua volta, si era costituita in giudizio con un controricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito dei motivi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il Comune ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla società controricorrente. Le parti, inoltre, hanno presentato una richiesta congiunta per la compensazione integrale delle spese legali dell’intero giudizio.
Di fronte a questa situazione, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite. In applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Estinzione del giudizio e la Gestione delle Spese
La Corte ha accolto la richiesta congiunta delle parti di compensare le spese. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali senza pretendere rimborsi dall’altra. Questa soluzione è comune quando l’estinzione deriva da un accordo o da una rinuncia accettata, poiché riflette la volontà delle parti di chiudere definitivamente ogni pendenza legata alla causa.
Le Implicazioni sul Contributo Unificato
Il punto più interessante e tecnicamente rilevante dell’ordinanza riguarda il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. L’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato.
La Corte di Cassazione ha chiarito che questa norma non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia. La ragione è fondamentale e risiede nella natura stessa della norma.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge. La norma che impone il pagamento di un ulteriore contributo unificato ha una natura eccezionale e, per certi versi, sanzionatoria. Il suo scopo è scoraggiare le impugnazioni infondate o pretestuose. Di conseguenza, non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti.
I casi tipici che attivano l’obbligo di pagamento sono il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, ovvero situazioni in cui l’organo giudicante rileva un vizio o un’infondatezza dell’atto di appello. La rinuncia al ricorso, al contrario, è un atto volontario che previene la decisione nel merito e manifesta la volontà della parte di non proseguire il contenzioso. Pertanto, manca il presupposto logico e giuridico per applicare la misura ‘punitiva’ del raddoppio del contributo. La Corte, citando propri precedenti consolidati, ha ribadito che l’elenco dei casi previsti dalla norma è tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre due importanti conclusioni pratiche. In primo luogo, conferma che la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, è uno strumento efficace per chiudere un contenzioso in modo definitivo, permettendo alle parti di accordarsi anche sulla gestione delle spese legali. In secondo luogo, e più significativamente, chiarisce che la parte che rinuncia al ricorso non va incontro alla sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa precisazione è fondamentale perché incentiva le soluzioni concordate e la deflazione del contenzioso, senza penalizzare la parte che, per ragioni di opportunità o a seguito di un accordo, decide di abbandonare l’impugnazione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra accetta?
Il processo si conclude con una declaratoria di estinzione del giudizio. Questo significa che la causa termina senza una decisione sul merito della questione.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare un contributo unificato aggiuntivo?
No. La Corte di Cassazione ha specificato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non si estende all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Come vengono regolate le spese legali in caso di estinzione per rinuncia?
Le parti possono accordarsi. In questo caso, le parti hanno richiesto congiuntamente la compensazione delle spese, e la Corte ha accolto la loro richiesta, stabilendo che ciascuna parte sostenesse i propri costi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28474/2017 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME (CMRRRT69E25A662N)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (TSCGPP59M26D086P) unitamente all’avvocato COGNOME (NCRVLR77R56F112F)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1064/2017 depositata il 28/04/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello della contribuente per la TARSU anni 2005-2009 su area a parcheggio;
ricorre per cassazione il Comune di Camaiore con quattro motivi di ricorso;
resiste con controricorso la società contribuente che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione del controricorrente e richiesta congiunta di compensazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, come richiesto dalle parti.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .