Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’estinzione del giudizio è un evento processuale che determina la chiusura anticipata di una causa. Una delle modalità più comuni attraverso cui ciò avviene è la rinuncia al ricorso da parte di chi lo ha promosso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre spunti preziosi per comprendere le conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda le spese processuali e il versamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Analizziamo il caso per fare chiarezza su questi aspetti.
Il Contesto: Un Ricorso in Materia di IMU
La vicenda ha origine da un contenzioso tributario. Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’IMU per l’anno 2012, portando la questione fino in Corte di Cassazione dopo una decisione sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il motivo del ricorso si basava sugli effetti di una nota sentenza della Corte Costituzionale.
La Svolta Processuale e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte potesse entrare nel merito della questione, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Con questo atto, il contribuente ha manifestato la volontà di non proseguire l’azione legale, chiedendo espressamente che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio. Di fronte a questa iniziativa, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà della parte e dichiarare chiuso il processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su precisi riferimenti normativi e consolidati orientamenti giurisprudenziali. Esaminiamo i punti chiave del ragionamento dei giudici.
L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
Il fondamento normativo della decisione è l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, se la parte ricorrente rinuncia al ricorso, il processo si estingue. La Corte ha semplicemente applicato questa regola, constatando la presenza di una rinuncia formale e valida.
La Questione delle Spese Processuali
Un aspetto di grande interesse pratico riguarda la gestione delle spese legali. In questo caso, la Corte ha disposto ‘nulla per le spese’. La ragione risiede nel fatto che la controparte, ovvero il Comune, non si era formalmente costituita nel giudizio di Cassazione. In assenza di una controparte costituita che abbia sostenuto costi per difendersi, non vi è alcuna base per una condanna al rimborso delle spese.
L’Esclusione del Doppio Contributo Unificato
L’ordinanza chiarisce un altro punto cruciale: l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). Questo pagamento aggiuntivo è previsto dalla legge (d.P.R. n. 115/2002) solo in casi specifici e tassativi: il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione. La Corte, richiamando precedenti sentenze, ha ribadito che l’estinzione del giudizio per rinuncia non rientra in queste categorie. La natura eccezionale della norma sul raddoppio del contributo impedisce di estenderla a casi non espressamente previsti, come appunto la rinuncia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
L’ordinanza in esame conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento che porta in modo diretto all’estinzione del giudizio. Le conseguenze pratiche sono significative: innanzitutto, si evita una decisione sul merito che potrebbe essere sfavorevole. In secondo luogo, se la controparte non si è costituita, non vi sarà condanna alle spese. Infine, e forse è l’aspetto più rilevante chiarito dalla Corte, la rinuncia non fa scattare l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, con un evidente risparmio economico per il rinunciante. Questa decisione fornisce quindi una guida chiara per le parti che valutano l’opportunità di abbandonare un’impugnazione.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo così definitivamente il processo.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, si pagano sempre le spese legali?
No. Nel caso specifico, la Corte ha stabilito ‘nulla per le spese’ perché la controparte (il Comune) non si era costituita in giudizio. La condanna alle spese presuppone che la controparte abbia sostenuto dei costi per difendersi.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26598/2022 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1030/2022 depositata il 15/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione, avverso la decisione indicata in epigrafe, NOME COGNOME con un unico motivo di ricorso (relativo ad avviso Imu 2012 per gli effetti di cui alla sentenza C.Cost. n. 209/22);
il Comune è rimasto intimato.
E’ stata depositata la rinuncia al ricorso (sottoscritta dal difensore munito di procura speciale); con la rinuncia al ricorso il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo .
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione dell’ente creditore .
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .