Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Quando Conviene Abbandonare il Ricorso Tributario
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per ragioni procedurali, la causa si chiude senza una decisione sul merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica nel contesto tributario, evidenziando come la rinuncia al ricorso da parte del contribuente, spesso legata a procedure di definizione agevolata, porti a una conclusione anticipata del contenzioso. Analizziamo i dettagli del caso e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dagli Avvisi di Accertamento alla Cassazione
La vicenda ha origine dall’impugnazione, da parte di una società a responsabilità limitata, di due avvisi di accertamento ai fini IVA per diverse annualità, oltre a una successiva cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione Finanziaria.
Il percorso legale della società è stato fin da subito in salita:
1. Primo Grado: La Commissione Tributaria Provinciale competente rigettava i ricorsi riuniti presentati dalla società.
2. Secondo Grado: Anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, respingendo l’appello della società contribuente.
Di fronte a due decisioni sfavorevoli, la società decideva di tentare l’ultima via, proponendo ricorso per cassazione, affidato a quattro distinti motivi di diritto.
La Svolta: La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Durante il giudizio di legittimità, si è verificato l’evento decisivo. La società ricorrente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso. Tale atto era motivato dall’adesione a un’istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dalla normativa di riferimento (art. 6 del d.l. n. 193/2016).
A corredo della rinuncia, la società ha prodotto la documentazione che attestava sia la riferibilità della definizione agevolata alla cartella di pagamento oggetto del giudizio, sia l’avvenuto pagamento di quanto dovuto. L’atto di rinuncia è stato ritualmente comunicato all’Amministrazione Finanziaria, che aveva presentato controricorso.
La Procedura per l’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, considerandola tempestiva. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (n. 28182/2020), ha ribadito che nel giudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso fino alla data dell’adunanza camerale, come previsto dall’art. 390 del codice di procedura civile.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Le motivazioni della Corte sono state lineari e strettamente procedurali. I giudici hanno sottolineato che, una volta accertata la tempestività e la validità formale della rinuncia, il loro compito è semplicemente quello di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Un punto cruciale evidenziato nell’ordinanza è che le ragioni sottostanti alla rinuncia (in questo caso, l’adesione a una sanatoria fiscale) sono del tutto irrilevanti ai fini della declaratoria di estinzione. Ciò che conta è l’atto di volontà della parte ricorrente di non voler più proseguire nel giudizio.
Inoltre, la Corte ha stabilito la compensazione delle spese processuali. Questa decisione implica che ogni parte (la società e l’Amministrazione Finanziaria) si fa carico delle proprie spese legali. Tale scelta è coerente con la natura della chiusura del processo, che non deriva da una soccombenza nel merito ma da un atto unilaterale del ricorrente che di fatto pone fine alla lite. La dichiarazione di estinzione, infine, esime la Corte dal dover esaminare e riferire sui motivi di ricorso originariamente proposti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del diritto processuale: la disponibilità del processo da parte di chi lo ha promosso. Per i contribuenti e le imprese, questa decisione ha importanti implicazioni pratiche:
* Strumento Strategico: La rinuncia al ricorso, specialmente in concomitanza con normative di definizione agevolata (‘pace fiscale’, ‘rottamazione’), si rivela uno strumento strategico per chiudere contenziosi lunghi e costosi con un esito certo.
* Valutazione Costi-Benefici: Affrontare un giudizio di Cassazione comporta costi e incertezze. L’adesione a una sanatoria, seguita dalla rinuncia, permette di calcolare con precisione il costo finale della controversia, evitando ulteriori spese legali e il rischio di una condanna definitiva.
* Effetto Tombale: L’estinzione del giudizio chiude definitivamente la questione, impedendo alla Corte di pronunciarsi nel merito. La pretesa fiscale viene così definita sulla base dell’accordo agevolato, senza che si formi un precedente giurisprudenziale sul caso specifico.
È possibile rinunciare a un ricorso in Cassazione dopo averlo presentato?
Sì, sulla base del provvedimento esaminato e della giurisprudenza citata (Cass. Sez. U., n. 28182/2020), il ricorrente può rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 del codice di procedura civile, purché lo faccia prima della data fissata per l’udienza.
Quali sono le conseguenze della rinuncia al ricorso?
La conseguenza principale è l’estinzione del giudizio. La Corte prende atto della rinuncia e dichiara chiuso il processo senza entrare nel merito dei motivi di ricorso. Il caso si conclude definitivamente a livello processuale.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nel caso specifico analizzato, la Corte di Cassazione ha disposto la compensazione delle spese processuali. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, una decisione comune quando il processo si estingue per rinuncia e non per una vittoria o sconfitta sul merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18339/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL), NOME COGNOME (pecEMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio del predetto ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
Oggetto
: estinzione
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (pec: EMAIL), che la rappresenta e difende;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 99/31/2016 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 19/01/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 luglio 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento, emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti della predetta società contribuente. La CTP di Vicenza, riuniti i ricorsi, li rigettava. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società contribuente confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicata alla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ..
Considerato che:
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio
all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016, che la ricorrente ha depositato a corredo dell’atto di rinuncia a prova della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, unitamente alla documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che, comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito dello stesso.
La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa Corte anche solo dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.