Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24891 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18339/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (pec: EMAIL), NOME COGNOME (pec: EMAIL) e NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio del predetto ultimo difensore;
Oggetto
: estinzione
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (pec: EMAIL), che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza n. 99/31/2016 della Commissione tributaria regionale del VENETO, depositata in data 19/01/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto le impugnazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE di due avvisi di accertamento ai fini IVA relativi agli anni d’imposta 2006 e 2008 e della successiva cartella di pagamento, emessi dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate nei confronti della predetta società contribuente. La CTP di Vicenza, riuniti i ricorsi, li rigettava. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto respingeva l’appello proposto dalla società contribuente confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate con controricorso.
In data 22/05/2025 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dal suo difensore, comunicata alla controricorrente ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ..
Considerato che:
Va preliminarmente preso atto della rinuncia al ricorso avanzata dalla ricorrente che la stessa ha dichiarato di aver depositato in ossequio
all’impegno assunto con l’istanza di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016, che la ricorrente ha depositato a corredo dell’atto di rinuncia a prova della riferibilità della stessa alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, unitamente alla documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
Premesso che la rinuncia è tempestiva, in quanto nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., sino alla data dell’adunanza camerale (Cass., Sez. U., 10/12/2020, n. 28182) e che, comunque, sono del tutto irrilevanti le ragioni in essa addotte, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali in considerazione dell’esito RAGIONE_SOCIALE stesso.
La dichiarazione di estinzione del giudizio esime questa Corte anche solo dal riferire dei motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2025.