Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16119 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27777/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. NOME COGNOME EMAIL e dall’avv. NOME COGNOME EMAIL, in forza di procura in calce al ricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso L’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1452/2022 depositata il 11/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva ripreso a tassazione a fini Ires, per il periodo di imposta 2011, maggiori redditi, determinati in base all’art. 110, comma 7, t.u.i.r., in relazione alle transazioni intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE per il servizio di interconnessione relativo alla RAGIONE_SOCIALE MendrisioCagno, finalizzata al trasporto di energia elettrica (Italia-Svizzera).
La Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva il ricorso.
Avverso la predetta decisione la società proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo rigettava.
Invoca la cassazione della sentenza la società, che si affida a cinque motivi di ricorso.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta definizione dell’intero contenzioso pendente.
In data 7 marzo 2025 la società ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con istanza di compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce il «sopravvenuto giudicato esterno con riguardo alla fattispecie decisa dalla sentenza impugnata» ,
Con il secondo motivo si deduce la «V iolazione dell’art. 110, comma 7 e 9, comma 3, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere i giudici di appello erroneamente interpretato il concetto di indipendenza contenuto nell’art. 110, comma 7, TUIR».
Con il terzo motivo, la società lamenta «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.; 36 D.Lgs. 546/1992; 111 Cost, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -vizio della motivazione in relazione alla mancata individuazione di NE quale soggetto comparable».
Con il quarto motivo viene dedotta «Violazione del principio di arm’s lenght di cui agli artt. 110, comma 7 e 9, comma 3, TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. nell’applicazione del c.d. profit split method» .
Con il quinto motivo si censura «Violazione e falsa applicazione degli artt. 110, comma 7 e 9, comma 3 TUIR, nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. con riguardo all’asserita vendita sottocosto di parte della capacità di trasporto ».
2 . In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato , per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere per avvenuta definizione dell’intero contenzioso pendente.
In data 7 marzo 2025 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. , con richiesta di compensazione totale delle spese.
Deve, dunque, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; le spese sono compensate in ragione della richiesta formulata dalle parti in tal senso.
Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 14/04/2025.