Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16118 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16118 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20231/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. NOME COGNOME EMAIL e dall’avv. NOME COGNOME EMAIL, in forza di procura in calce al controricorso, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 1160/2023 depositata il 28/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal
consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, con tre distinti avvisi di accertamento a fini Ires (finale 316-2019), Irap (finale 317-2019) e addizionale Ires (finale 3182019), per il periodo di imposta 2014, maggiori redditi, determinati in base all’art. 110, comma 7, t.u.i.r., in relazione alle transazioni intercorse con la società RAGIONE_SOCIALE in relazione al servizio di interconnessione relativo alla Merchant Line Mendrisio-Cogno.
La Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva i separati ricorsi.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, previa riunione dei distinti atti di appello proposti dalla società, li accoglieva, annullando per l’effetto gli avvisi di accertamento impugnati; in particolare, la Corte di secondo grado riteneva preliminare e assorbente il motivo riguardante la rilevanza assunta dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTR Lombardia n. 1035/17/2022 relativa all’anno di imposta 2013.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione di tale decisione, con tre motivi.
La società resiste con controricorso.
L ‘Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c .
La società controricorrente ha depositato memoria con cui accetta la rinuncia con istanza di compensazione delle spese.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14/04/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso , proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., censurando la ritenuta sussistenza del giudicato.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020, degli artt. 33, comma 1, e 32, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma , n. 4, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per nullità della sentenza per motivazione apparente.
In data 3 gennaio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato depositava, per conto e nell’interesse dell’Agenzia, istanza di estinzione del presente giudizio, allegando nota della Direzione regionale della Lombardia, contenente la rinuncia al ricorso, intervenuta nel quadro di una complessiva conciliazione tra le parti, nella quale era evidenziata l’emissione di atti di autotutela, cui la parte aveva prestato acquiescenza, versando le somme dovute.
In data 7 marzo 2025 la società ha depositato atto di adesione alla rinuncia al ricorso, producendo prova del pagamento in acquiescenza, chiedendo la compensazione delle spese.
Deve, dunque, farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio; le spese sono compensate in ragione della concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 14/04/2025.