Estinzione del Giudizio per Rinuncia: Cosa Succede in Cassazione?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui un processo può concludersi senza una decisione nel merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa procedura, innescata dalla rinuncia al ricorso da parte dell’appellante e dalla successiva accettazione della controparte. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere meglio le dinamiche processuali.
I Fatti del Caso: Dal Ricorso alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Un Ente Locale aveva deciso di impugnare una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. La controparte, un Consorzio di cooperative sociali, si era regolarmente costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni.
Tuttavia, in una fase successiva, l’Ente Locale ricorrente ha depositato un atto formale con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso precedentemente proposto. A fronte di tale atto, il Consorzio controricorrente ha manifestato la propria adesione alla rinuncia, accettandola.
L’Estinzione del Giudizio in Cassazione
Questo scenario procedurale è disciplinato specificamente dal codice di procedura civile. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla parte contro cui l’impugnazione è diretta, determina la fine anticipata del processo. La Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a prendere atto della volontà delle parti di non proseguire con il contenzioso.
Il Ruolo dell’Art. 391 c.p.c.
Il riferimento normativo chiave in questa situazione è l’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione delle altre parti, comporta l’estinzione dell’intero procedimento. Un aspetto fondamentale riguarda la gestione delle spese legali: la legge prevede che, in caso di accettazione, il rinunciante non sia tenuto a rimborsare le spese alla controparte, salvo diverso accordo tra le parti.
La Decisione della Corte: Motivazioni e Conclusioni
Le motivazioni della decisione della Suprema Corte sono lineari e dirette. I giudici hanno semplicemente constatato la presenza di due atti convergenti: la rinuncia del ricorrente e l’accettazione del controricorrente. In base a queste premesse e in applicazione dell’art. 391 c.p.c., non potevano che dichiarare l’estinzione del giudizio di legittimità. Coerentemente con la norma, avendo la controparte aderito alla rinuncia, la Corte ha specificato che non era necessario provvedere alla liquidazione delle spese processuali.
Le conclusioni pratiche di questo decreto sono significative. L’estinzione del processo comporta che la sentenza originaria, quella emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, diventi definitiva a tutti gli effetti. Il contenzioso si chiude senza un vincitore o un vinto in sede di Cassazione, ma consolidando il risultato del grado precedente. Questo caso evidenzia come la volontà delle parti possa determinare l’esito di un procedimento, bypassando una decisione giurisdizionale sul merito della controversia.
Cosa succede se chi ha fatto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte accetta tale rinuncia, il processo si chiude senza una decisione sul merito. La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Come specificato nel decreto, se la parte contro cui è stato fatto il ricorso (controricorrente) accetta la rinuncia, il giudice non prende decisioni sulle spese processuali. Ciascuna parte, di conseguenza, si fa carico delle proprie.
Cosa significa “estinzione del giudizio di legittimità”?
Significa che il processo davanti alla Corte di Cassazione si conclude definitivamente. La sentenza impugnata non viene né confermata né annullata dalla Corte, ma diventa definitiva perché l’impugnazione è stata abbandonata.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20876 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20876 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/07/2025
L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N E
SEZIONE TRIBUTARIA
LA PRESIDENTE
D E C R E T O
Sul ricorso
n. 9094/2020 proposto da:
COMUNE SANTA NOME COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 7045/24/2019, depositata il 20 settembre 2019.
Visto l’atto depositato il 14 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 17/07/2025
La Presidente titolare NOME COGNOME