Estinzione del Giudizio in Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio per rinuncia presunta è un meccanismo procedurale che sottolinea l’importanza della diligenza e della partecipazione attiva delle parti nel processo. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di fronte a una proposta della Corte possa portare alla chiusura definitiva del contenzioso, senza una decisione nel merito. Analizziamo il caso e le sue implicazioni.
I Fatti di Causa
Una società estera operante nel settore delle scommesse aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale, portando la controversia davanti alla Corte di Cassazione contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La questione verteva su materie di natura tributaria.
Durante il procedimento, la Corte, avvalendosi delle facoltà previste dal Codice di Procedura Civile, ha formulato una proposta per la definizione del giudizio e l’ha comunicata a entrambe le parti.
La Proposta di Definizione e la Conseguente Estinzione del Giudizio
La procedura disciplinata dall’art. 380-bis del codice di procedura civile è uno strumento volto a deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, offrendo una possibile via d’uscita rapida dal contenzioso. Secondo questa norma, una volta che la Corte comunica la sua proposta, la parte ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere una decisione sul ricorso.
Il Meccanismo della Rinuncia Presunta
La legge è molto chiara: se entro questo termine la parte ricorrente non presenta un’istanza di decisione, il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso. Non si tratta di una rinuncia espressa, ma di una presunzione legale basata sull’inattività della parte che ha promosso il giudizio. Questo meccanismo impone al ricorrente di valutare attentamente la proposta e di manifestare esplicitamente la volontà di proseguire il giudizio, pena la sua fine prematura.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel caso di specie, la Corte ha semplicemente applicato alla lettera la disposizione normativa. Constatato che erano trascorsi più di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la società ricorrente avesse depositato alcuna richiesta di decisione, i giudici hanno ritenuto il ricorso rinunciato.
Di conseguenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis e 391 del codice di procedura civile, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione. Inoltre, non essendosi la parte intimata (l’Agenzia delle Dogane) costituita e non avendo svolto attività difensiva, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese legali.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto, pur nella sua brevità, ribadisce un principio fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: la passività può essere fatale. La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. non è un mero invito alla riflessione, ma un atto procedurale che innesca conseguenze vincolanti. Ignorarla o non rispondere nei tempi prescritti equivale a rinunciare alla propria azione legale. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa monitorare con la massima attenzione le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente le scadenze per non vedere vanificati gli sforzi processuali a causa di una semplice omissione.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il processo.
Qual è il termine per rispondere alla proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il termine è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta viene comunicata alle parti.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia presunta, come vengono regolate le spese legali?
Se la parte contro cui è stato fatto il ricorso (l’intimato) non ha svolto attività difensiva, la Corte non prende alcuna decisione sulle spese, lasciando che ogni parte sostenga le proprie.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20062 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 20062 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 28657/2022 R.G. proposto da:
NOME LIMITED, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE pec che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1861/2022 depositata il 26/04/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025