Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6045 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
Oggetto: definizione agevolata d. L. 119/2018
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8992/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC:
);
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di questi ultimi, censito nel RegINdE (quanto al
primo PEC: EMAIL e quanto al secondo PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6891/13/2021 depositata in data 28/09/2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE riceveva una cartella con la quale era intimato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 il pagamento di euro 42.130,68 per IRES, IVA oltre a sanzioni e interessi;
-l’atto era impugnato di fronte alla CTP che accoglieva in parte il ricorso;
-appellava l’Ufficio la pronuncia di primo grado nella parte in cui esso era rimasto soccombente;
-con la pronuncia gravata la CTR ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto che la società aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione -ter) dei carichi tributari e contributivi affidati al Riscossore di cui al d.L. n. 199 del 2018;
-ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un motivo; la società resiste con controricorso;
Considerato che:
-il solo motivo di ricorso dedotto censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 3 c. 6 del d. L. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente dichiarata l’estinzione del giudizio sulla scorta dell’avvenuta adesione alla definizione di cui al d.L. n.
119 del 2018 pur in presenza del pagamento, da parte della società contribuente, della sola prima rata del dovuto;
-il motivo è, all’evidenza, fondato;
-la contribuente ha esperito la procedura prevista dall’art. 3, comma 6, del d.L. n. 119 del 2018, che prevede: ‘nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti’;
-il seguente comma 2, inoltre, stabilisce che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate. Nella vicenda in giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente -come si evince anche dal tenore del controricorso – e ciò osta, ove essa risulti regolare, ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia (in motivazione, Cass. n. 13706/2022);
-pertanto, nel dichiarare estinto il giudizio in forza dell’avvenuta prova del pagamento della sola prima rata, la CTR ha chiaramente commesso errore di diritto;
-conclusivamente allora, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della lite nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.