Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33969 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33969 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
Oggetto: estinzione del giudizio
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 17931/2021 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale contro
RAGIONE_SOCIALE società con unico socio, in persona del suo legale rappresentante nella qualità di incorporante della RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche n. 1144/03/2020 depositata in data 23/12/2020 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 05/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
Uditi per la società ricorrente l’avv ocato dello Stato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e per la società contribuente l’avvocato che ha chiesto il rigetto dell’impugnazione
FATTI DI CAUSA
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata per recupero iva 2009 oltre sanzioni interessi a seguito di controllo relativo al credito iva maturato per l’anno d’imposta 2008 dalla società RAGIONE_SOCIALE (nel prosieguo OMT) trasferito nella liquidazione del gruppo RAGIONE_SOCIALE di cui a far data dal 1° gennaio 2009 la RAGIONE_SOCIALE è stata la capogruppo. Era così rettificata la dichiarazione di avvalersi del regime previsto per le società controllanti e controllate previsto dagli artt. 73 ultimo comma del d.P.R. n. 633 del 1972 e 3 del d. M. 13 dicembre 1979, c.d. ‘iva di gruppo’, seguita da ravvedimento operoso ex art. 13 d. Lgs. n. 472 del 1997.
Il recupero derivava dalla circostanza che essendo OMT la costituita ex novo il 9 novembre 2007, per l’anno di imposta 2009 di difettava in capo alla controllante il requisito del controllo in forza di quanto disposto dall’art. 2 d. M. 13 dicembre 1979, che richiede il necessario possesso ininterrotto delle quote azioni dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui si opta per la liquidazione di gruppo.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’art. 1 c. 63 della L n. 244 del 2007, prevede che gli effetti della liquidazione iva di gruppo di un determinato anno non si debba tener conto delle eccedenze detraibili,
vale a dire i crediti risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente a quello di prima adesione al gruppo.
La CTP di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle entrate.
Con la pronuncia gravata di fronte a questa Corte il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo da un lato produttivo di effetti il ravvedimento operoso di cui si è detto, deducendone quindi la validità e tempestività della dichiarazione presentata dalla società contribuente. Inoltre, la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la procedura di liquidazione dell’iva, e pertanto illegittimo recupero del credito, poiché l’effettuazione dell’operazione e stata direi per solo scopo di ricevere il parco macchine mai modificando in alcun modo l’assetto del gruppo nella sua entità aziendale, modificandosi solamente la sua organizzazione al fine di ottimizzare l’attività. Di qui secondo la sentenza impugnata lo svolgimento dell’operazione in argomento in un regime di neutralità fiscale dato che l’attività non è mai venuta meno.
Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a due motivi di ricorso; resiste alla società contribuente con controricorso; la stessa propone, nello stesso atto, proprio ricorso incidentale articolato in un motivo di gravame, costituente due profili di doglianza. Resiste a tale ricorso incidentale con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
E’ in atti istanza di estinzione del giudizio ex L. 197 del 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ in atti, depositata il 25 novembre 2024, istanza della società contribuente, munita di idonea documentazione allegata, diretta a ottenere l’estinzione del giudizio ex L. n. 197 del 2022. L’Amministrazione finanziaria con memoria depositata in data 22 novembre 2024 ha dato atto della regolarità della definizione e parimenti chiesto estinguersi il giudizio.
Pertanto, va dichiarata le ridetta estinzione.
Le spese processuali restano a carico degli anticipatari.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.