Estinzione del giudizio tributario: come funziona la definizione agevolata
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 22 gennaio 2024, offre un chiaro esempio pratico di come le procedure di definizione agevolata, comunemente note come ‘pace fiscale’, possano portare all’estinzione del giudizio pendente tra un contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. Questo meccanismo consente di chiudere le controversie fiscali in modo rapido, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti procedurali e di pagamento. Analizziamo i dettagli di questa decisione per capire meglio il suo funzionamento e le sue implicazioni.
I fatti del caso
Una contribuente aveva un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate, giunto fino al giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso era stato presentato contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. In prossimità dell’udienza pubblica, la contribuente ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, presentando un’istanza per la definizione agevolata della lite. A supporto della sua richiesta, ha depositato tutta la documentazione prescritta dalla normativa, inclusa la prova dell’avvenuto versamento delle somme dovute per chiudere la pendenza.
La richiesta di estinzione del giudizio e la decisione della Corte
La richiesta di estinzione del giudizio è stata esaminata dalla Corte durante la camera di consiglio. L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, non ha sollevato alcuna obiezione o eccezione riguardo alla richiesta della contribuente. Anche il Procuratore Generale ha concluso per l’estinzione del contenzioso.
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà della parte contribuente di avvalersi della procedura clemenziale e della completezza della documentazione prodotta. Verificata la sussistenza di tutti gli elementi normativamente richiesti, la Corte ha dichiarato formalmente estinto il giudizio.
La disciplina delle spese legali
Un aspetto importante in ogni conclusione di un processo riguarda la gestione delle spese legali. In questo caso, applicando un principio consolidato per le ipotesi di cessazione della materia del contendere o estinzione per accordo tra le parti, la Corte ha stabilito che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. In altre parole, ogni parte sostiene i costi del proprio avvocato e le spese vive sostenute fino a quel momento, senza che vi sia una condanna a carico di una delle due parti.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è stata lineare e basata su una semplice constatazione fattuale e giuridica. In primo luogo, la parte interessata ha manifestato la volontà di definire la lite avvalendosi di una specifica legge (L. 197/2022). In secondo luogo, ha adempiuto a tutti gli oneri previsti, presentando sia l’istanza formale sia la prova del pagamento. Infine, la controparte (l’Amministrazione Finanziaria) non ha eccepito nulla, implicitamente accettando la correttezza della procedura seguita dalla contribuente. La presenza di questi tre elementi ha reso obbligata la decisione di dichiarare l’estinzione, poiché il giudizio non aveva più ragione di proseguire.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma la piena operatività degli strumenti di definizione agevolata delle liti tributarie come mezzo efficace per ridurre il contenzioso e alleggerire il carico dei tribunali. Per i contribuenti, rappresenta una via per chiudere in modo definitivo e certo una pendenza con il Fisco, evitando i tempi e le incertezze di un lungo processo. La decisione sottolinea l’importanza di seguire scrupolosamente la procedura: la presentazione di una domanda completa e corredata dalla prova del pagamento è il presupposto essenziale per ottenere il risultato sperato, ovvero l’estinzione del giudizio.
Cosa deve fare un contribuente per ottenere l’estinzione del giudizio tramite definizione agevolata?
Il contribuente deve depositare un’istanza formale per la definizione della lite secondo la procedura prevista dalla legge (in questo caso, la L. n. 197/2022) e deve allegare la documentazione prescritta, inclusa la prova del versamento di quanto dovuto per la definizione.
Qual è l’effetto della mancata opposizione dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di estinzione?
Se l’Agenzia delle Entrate (rappresentata dal patrono erariale) non solleva obiezioni alla richiesta di estinzione presentata dal contribuente, il giudice prende atto della regolarità della procedura e, verificati i presupposti, dichiara estinto il giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
In caso di estinzione del giudizio a seguito di una procedura di definizione agevolata, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate. Ciascuna parte, quindi, paga le proprie spese senza che vi sia una condanna a carico della controparte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28734/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALENOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 2102/2021 depositata il 22/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO dello Stato NOME COGNOME .
CONSIDERATO
Che in prossimità dell’odierna pubblica udienza la parte contribuente ha depositato istanza estinzione del giudizio per definizione delle liti secondo la procedura agevolata di cui alla l. n. 197/2022;
che, altresì, l’istanza è corredata della documentazione prescritta per la definizione delle liti secondo la citata procedura clemenziale (domanda e relativa prova del versamento del dovuto);
che nulla ha eccepito il patrono erariale;
che sussistono gli elementi normativamente necessari, donde il giudizio può dichiararsi estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 10/01/2024.