Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 662 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 245/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in atti
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3105/28/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 24.5.2016, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 3.12.2025;
RILEVATO CHE:
TRIBUTI -definizione ex art. 6 del d.l. 119/2018 -domanda tempestiva e pagamento prima rata -estinzione.
COGNOME NOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 3105/2016, con la quale veniva parzialmente accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n. 71/35/2015 che invece aveva integralmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2008, con il quale, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, era stato accertato un maggior reddito Irpef sulla base degli indici di capacità patrimoniale (redditometro).
3.L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso.
In data 29.9.2025 il difensore del ricorrente depositava documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 3.12.2025.
RITENUTO CHE:
1.Premessi i motivi di ricorso, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va preliminarmente evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art. 6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019).
1.1. Risulta in particolare trasmessa alla controparte copia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 21 maggio 2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. L’istanza è stata ricevuta e protocollata dall’RAGIONE_SOCIALE il 21
maggio 2019 e la nota di deposito è stata trasmessa anche all’RAGIONE_SOCIALE, presso la propria sede e presso l’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE, unitamente ai seguenti allegati: istanza di definizione della lite tributaria, ricevuta di presentazione dell’istanza all’RAGIONE_SOCIALE, quietanza F24 della prima rata.
L’Ufficio non risulta aver notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione (comma 12);
Nessuna RAGIONE_SOCIALE parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 dell’art. 6 cit. prevede la mancata presentazione di detta istanza quale presupposto per l’estinzione del giudizio).
Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Non può invece farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in difetto di prova del pagamento di tutte le rate.
4.1. Q uesta Corte ha infatti chiarito che, in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue. La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass. 24083/2018).
Le spese restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13,
trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese irripetibili.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)