Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22126 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
Oggetto: giudizio
estinzione
del
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 24872/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 75/05/20 depositata in data 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 24/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole per IVA 2013;
la CTP di Ravenna rigettava il ricorso;
appellava il contribuente;
con la sentenza oggetto di ricorso a questa Corte la CTR ha rigettato l’appello;
ricorre a questa Corte la società con atto affidato a quattro motivi;
con istanza dell’11 aprile 2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di cui alla legge n. 197 del 2022, allegando la relativa documentazione;
Considerato che:
la controricorrente, con la nota sopra indicata, ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda a tale scopo presentata da cui risulta anche il versamento della prima rata;
l’art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;
il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»;
deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta;
la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dal riferire dei motivi di ricorso proposti, ed esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560; 12/10/2018, n. 25485);
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.