Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18413 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1422/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME, difeso e rappresentato, per procura in atti, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1255/2018, depositata il 25 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria , di cui all’epigrafe, che ha accolto l’ appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova, che aveva accolto il ricorso proposto dal medesimo contribuente contro l’ avviso d’accertamento in materia di Ir pef, relativo a ll’ anno d’imposta 2006.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si difende con controricorso .
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO COGNOME, con requisitoria scritta, ha chiesto accogliersi il ricorso.
I n prossimità dell’udienza , prima della scadenza del termine per eventuali memorie, l’RAGIONE_SOCIALE ha prodotto in via telematica istanza nella quale ha dato atto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, ex art. 5 della legge n. 130 del 2022, risultata regolare, ed ha effettuato i pagamenti previsti dalla legge, chiedendo pertanto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere , con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46 , comma 3, d.Lgs. n. 546 del 1992.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente , rilevata l’istanza dell’Ufficio e dato atto che nulla ha contestato al riguardo la parte ricorrente e che il P.G. si è associato alla relativa richiesta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio ai sensi della legge n. 130 del 2022, rimanendo le spese a carico della parte che le abbia anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.