Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21528/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 153/05/15 depositata il 02/02/2015.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
con sentenza n. 153/05/15 del 02/02/2015 la RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 96/01/13 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di La Spezia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso l’avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni doganali conseguenti ad alcune importazioni di merce (accessori per tubi) avvenute nel 2007;
l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
COGNOME resisteva in giudizio con controricorso e, in data 27/02/2019, depositava memoria con la quale deduceva di avere presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, chiedendo un rinvio dell’udienza di trattazione;
con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 27/03/2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.
CONSIDERATO CHE
con nota del 29/11/2023 la ricorrente ha documentato di avere effettuato l’ultimo pagamento del piano di rateazione approvato a seguito RAGIONE_SOCIALE istanza di definizione proposta ai sensi dell’art. 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;
può, pertanto, essere disposta l’estinzione del giudizio, restando le spese del giudizio a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 05/12/2023.