Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1535 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1535 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
Oggetto: art. 36, d.P.R. n. 600/1973 – cancellazione società – accertamento –
Consigliere –
Consigliere –
CC – 04/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28329 del ruolo generale dell’anno 20 18 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’Avv. NOME COGNOME per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certifica EMAIL del medesimo difensore;
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 438/3/2018, depositata il 26 febbraio 2018; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 4 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
considerato che:
d all’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a NOME COGNOME quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE (cessata), nonché in proprio, un avviso di accertamento per il pagamento delle imposte evase dalla suddetta società negli anni 2008, 2009 e 2010 oltre che delle conseguenti sanzioni; ulteriori avvisi di accertamento erano stati notificati , ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 602/1973, ne i confronti dei soci della società RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, nonché del Trust RAGIONE_SOCIALE; era stato accertato, in particolare, che la società RAGIONE_SOCIALE era stata coinvolta in un meccanismo di frode per avere utilizzato fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e che aveva indebitamente detratto l’iva e dedotti i costi ; inoltre, era stato contestato che NOME COGNOME, in veste di liquidatore, aveva trasferito al trust una rilevante posta attiva distraendo i beni della società ed avvantaggiando i soci; avverso gli atti impositivi avevano proposto separati ricorsi NOME COGNOME, NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE; la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi; avverso la pronuncia
del giudice di primo grado tutte le parti soccombenti avevano proposto separati appelli;
la Commissione tributaria regionale del Piemonte, previa riunione, ha rigettato gli appelli, in particolare ha ritenuto che: sussisteva la legittimazione passiva del Trust Elite; l’avviso di accertamento notificato alla società RAGIONE_SOCIALE era stato emesso dall’ufficio territorialmente competente, attesa l’applicazione del meccanismo successorio conseguente alla cancellazione della società di cui la stessa era socia; sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 36, d.P.R. n. 60 2/1973; la pretesa era legittima in quanto basata sull’accertamento di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e correttamente era stata irrogata la sanzione, in quanto la società RAGIONE_SOCIALE era un mero schermo utilizzato da NOME COGNOME per realizzare lo schema frodatorio;
RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;
questa Corte, con ordinanza interlocutoria del 2 marzo 2023, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, invitando le parti a fornire chiarimenti in ordine alla complessiva produttività di effetti estintivi del giudizio delle domande di definizione agevolata presentate dalla società;
sia la società che ritenuto che:
l’Agenzia delle entrate hanno depositato memoria;
va in primo luogo evidenziato che il ricorso è stato proposto unicamente dalla società RAGIONE_SOCIALE sicché la controversia è limitata alla sola questione relativa alla legittimità della pretesa fatta valere nei confronti della suddetta società, ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n.
602/1973, in quanto socia della cancellata società RAGIONE_SOCIALE ed in relazione alla conseguente responsabilità ad essa ascrivibile nei limiti delle somme da quest’ultima percepite nei due anni d’imposta precedenti alla messa in liquidazione della RAGIONE_SOCIALE a titolo di dividendi;
inoltre, va dato atto che la società ha depositato una istanza di sospensione del giudizio per avere la stessa presentato domanda di definizione delle controversie ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018 ed una successiva memoria;
a tal proposito, la società ha prodotto le domande di definizione relative ai tre diversi avvisi di accertamento, precisando che solo per il primo avviso di accertamento ha provveduto al pagamento della prima rata, avendo beneficiato del pagamento dilazionato, mentre per gli altri due avvisi di accertamento non sarebbe risultato dovuto alcun importo, sicchè non ha provveduto ad alcun versamento;
quanto chiarito dalla società è in linea con quanto precisato dall ‘Agenzia delle entrate nelle note di chiarimenti depositate, nelle quali, in particolare, si è confermato il corretto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 in relazione al contenzioso in oggetto;
ne consegue l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata da parte della società RAGIONE_SOCIALE con spese a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il giorno 4 luglio 2023.