Estinzione del Giudizio Tributario: Quando la Pace Fiscale Annulla la Lite
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle modalità con cui una controversia legale può concludersi senza una decisione nel merito. Questo accade quando sopravviene un evento che fa venir meno l’interesse delle parti a proseguire il contenzioso. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’adesione a una definizione agevolata, comunemente nota come ‘pace fiscale’, possa determinare proprio la fine di un lungo percorso processuale, anche quando questo è giunto al suo grado più alto.
La Vicenda Processuale: Dall’Accertamento alla Cassazione
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a un Ente territoriale per l’anno d’imposta 2009, con il quale l’Amministrazione Finanziaria recuperava maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP. L’Ente aveva impugnato con successo l’atto impositivo sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in secondo grado, vedendo la Commissione Tributaria Regionale rigettare l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Nonostante i due gradi di giudizio favorevoli, la vicenda non si era conclusa. L’Ente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, al quale l’Amministrazione Finanziaria aveva risposto con un controricorso, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte.
L’Intervento della Definizione Agevolata
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’Ente contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dalla Legge n. 197/2022. Questa normativa offre ai contribuenti la possibilità di chiudere le controversie fiscali in corso attraverso il pagamento di un importo forfettario.
L’Ente ha comunicato telematicamente l’avvenuta presentazione della domanda e, successivamente, la stessa Amministrazione Finanziaria ha depositato un’istanza attestando la regolarità della procedura di definizione, chiedendo la cessazione della materia del contendere. A questo punto, il destino del processo era segnato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto delle comunicazioni di entrambe le parti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione non entra nel merito dei motivi del ricorso originario, ma si fonda esclusivamente sulla normativa speciale della definizione agevolata.
Il riferimento normativo chiave è l’art. 1, comma 198, della Legge n. 197/2022. Questa disposizione stabilisce che le liti pendenti definibili secondo tale procedura sono sospese e, una volta perfezionata la definizione, il giudizio si estingue. Il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti.
Poiché l’Amministrazione Finanziaria ha confermato la regolarità della procedura, la Corte ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per applicare la norma. L’effetto è automatico: il venir meno della materia del contendere impone al giudice di dichiarare l’estinzione del processo. Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha stabilito che queste rimangano a carico della parte che le ha anticipate, seguendo il principio generale previsto per queste casistiche.
Conclusioni: L’Impatto della Pace Fiscale sui Processi in Corso
Questa ordinanza conferma la potente efficacia degli strumenti di definizione agevolata nel deflazionare il contenzioso tributario. La decisione evidenzia come la volontà del legislatore di favorire la chiusura delle liti pendenti si traduca in un meccanismo processuale che prevale sulla discussione di merito della controversia. Per i contribuenti, la definizione agevolata rappresenta un’opportunità per chiudere definitivamente un contenzioso incerto, spesso lungo e costoso. Per il sistema giudiziario, costituisce uno strumento per ridurre il carico di lavoro, specialmente nei gradi più alti di giudizio. La regola sulla compensazione delle spese legali, infine, incentiva ulteriormente le parti a trovare un accordo, sapendo che ciascuna sopporterà i propri costi legali.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce a una definizione agevolata (pace fiscale)?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Una volta che la procedura di definizione è perfezionata e la sua regolarità è confermata, viene a mancare l’oggetto stesso della controversia, portando alla chiusura del processo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata?
In base alla normativa applicata nel caso di specie (L. n. 197/2022), le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è una condanna al pagamento delle spese della controparte.
È necessario il consenso dell’Amministrazione Finanziaria per l’estinzione del giudizio?
Sì, indirettamente. L’Amministrazione Finanziaria deve attestare la regolarità della procedura di definizione agevolata avviata dal contribuente. La sua istanza di definizione, che conferma la validità della domanda, è l’atto che permette al giudice di constatare il perfezionamento della procedura e dichiarare l’estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33317 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25457/2018 R.G. proposto da :
ENTE COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 1332/2018 depositata il 12/02/2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine l’estinzione del giudizio.
Uditi l’avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’avv. dello Stato NOME COGNOME per la controricorrente.
RILEVATO CHE
L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ha impugnato davanti alla CTP di Napoli l’avviso di accertamento relativo al 2009 con il quale veniva recuperata IRES, IVA e IRAP.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR della Campania ha rigettato l’appello erariale con la sentenza indicata in epigrafe.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.
Ha resistito con controricorso l ‘Agenzia delle entrat e.
CONSIDERATO CHE
Nelle more del giudizio la contribuente ha presentato domanda di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 comma 184 e segg. della l.- n. 197/2022 e ha dato comunicazione di ciò con atto depositato telematicamente in data 10.10.2023 mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di definizione in data 3.11.2023 per la cessazione della materia del contendere, attestando la regolarità della definizione agevolata.
Sussistono, quindi, i presupposti per l’estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1 comma 198 della l. n. 197/2022.
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio; spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, il 22/10/2024.