Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7158 Anno 2025
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME NOME
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Estinzione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero n. 1827 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto da
Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
Nonché
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del
Piemonte n. 772/02/2022, depositata in data 11.7.2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate -Riscossione in persona del Presidente pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di COGNOME NOME e dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. n. 50/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli che aveva accolto il ricorso proposto avverso avviso di iscrizione ipotecaria e sottese due cartelle di pagamento.
Il contribuente resiste con controricorso; è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.
In data 1.12.2023, ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere stante la regolarità della definizione della lite con riguardo ad entrambe le cartelle, ai sensi dell’art. 1, commi 186 -203 della legge 197/2022, e successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo.
In data 25.1.2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuta definizione agevolata della controversia ex lege 197/2022 e successivo sgravio delle cartelle in questione.
In data 31.1.2025 il contribuente ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973, nonché dell’art. 3 -bis della legge 53/1994, con riferimento alla validità della notifica PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all’Agente della riscossione.
In data 1.12.2023 -premesso che, con nota pervenuta in data 29 novembre 2023, l’ADER aveva comunicato la regolarità della definizione agevolata della controversia, ai sensi degli artt. 186-203 della legge n. 197/2022, a seguito della quale l’Agenzia delle entrate aveva disposto lo sgravio delle somme iscrit te a ruolo – ADER e Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In data 24 gennaio 2024, il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio a seguito di regolare definizione agevolata ex lege n. 197/2022 con riguardo ad entrambe le cartelle di pagamento con successivo sgravio delle somme iscritte a ruolo a seguito dell’avvenuto pagamento.
4.Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
5.Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025