Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta di Definizione?
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando questo si interrompe prima di una decisione sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come il silenzio di una parte possa portare a questa conseguenza, con importanti implicazioni sulle spese legali. Analizziamo il caso per comprendere il meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile e le sue conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Un contribuente aveva presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche. La controparte nel giudizio era l’Agenzia delle Entrate. Durante il procedimento, era stata formulata una proposta per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata a entrambe le parti.
La normativa prevede che, una volta ricevuta tale proposta, il ricorrente abbia un termine di quaranta giorni per presentare un’istanza e chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Nel caso di specie, il contribuente non ha compiuto alcuna azione entro il termine stabilito, lasciandolo decorrere senza manifestare la volontà di proseguire il giudizio.
L’importanza della Proposta di Definizione e le conseguenze dell’estinzione del giudizio
La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento processuale volto a snellire il carico di lavoro della Corte di Cassazione. Essa offre alle parti una possibile via di uscita dal contenzioso. La norma stabilisce una presunzione chiara: se il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta, non chiede esplicitamente la decisione del ricorso entro quaranta giorni, il suo silenzio viene interpretato come una rinuncia al ricorso stesso.
Questa presunzione di rinuncia porta direttamente all’estinzione del giudizio. È un meccanismo che responsabilizza la parte ricorrente, obbligandola a una scelta attiva: o insistere per ottenere una decisione nel merito o accettare implicitamente la chiusura anticipata del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. I giudici hanno prima di tutto constatato che il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta era trascorso senza che il ricorrente avesse depositato alcuna istanza per la trattazione del ricorso.
Basandosi sull’art. 380-bis, secondo comma, del c.p.c., la Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Di conseguenza, applicando l’art. 391 del codice di procedura civile, ha dichiarato l’estinzione del giudizio.
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la regolamentazione delle spese processuali. L’art. 391, secondo comma, c.p.c. stabilisce che, in caso di estinzione, la Corte deve provvedere anche sulle spese. I giudici hanno condannato la parte ricorrente, la cui inattività aveva causato l’estinzione, a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte, l’Agenzia delle Entrate. L’importo è stato liquidato in Euro 1.205,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Conclusioni
Questo decreto sottolinea una lezione fondamentale per chiunque affronti un giudizio in Cassazione: l’importanza di monitorare attentamente le comunicazioni e rispettare le scadenze processuali. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro ma assume il valore legale di una rinuncia, portando all’estinzione del giudizio. Tale esito non è privo di conseguenze economiche, poiché la parte che ha causato l’estinzione per inattività è tenuta a sopportare le spese legali della controparte. La decisione ribadisce l’efficacia degli strumenti deflattivi del contenzioso, ma anche la necessità per le parti di una gestione attiva e consapevole del processo.
Cosa succede se un ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis c.p.c., se il ricorrente non presenta un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
In base all’art. 391 c.p.c., la parte la cui inattività ha causato l’estinzione del giudizio, in questo caso il ricorrente, è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte.
Qual è lo scopo della proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Lo scopo è quello di ridurre il numero di cause pendenti davanti alla Corte di Cassazione, offrendo alle parti una via per chiudere il contenzioso in modo più rapido e incentivando una valutazione sulla convenienza di proseguire il giudizio fino alla decisione finale.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18738 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 5 Num. 18738 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 09/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25862/2024 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO
COGNOME, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOMECODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO COGNOME n.443/2024 depositata il 09/05/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 03/07/2025