Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21231 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21231 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29512-2022 proposto da:
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 706/2022 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 9/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/4/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale delle Marche aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1573/2015 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, in rigetto del ricorso avverso avvisi di avviso di accertamento relativo all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso del Demanio Marittimo per gli anni 2010 e 2011.
La Regione Marche resiste con controricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 14/2/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di transazione della controversia con la Regione.
1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione la Regione.
1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.
1.4. Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da